Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11149 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9741/2010 proposto da:

B.R., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA

102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA G. Pasquale, che li

rappresenta e difende, giuste procure (n. 2) a margine della seconda

e della terza pagina del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1075/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9.2.09, depositata il 14/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Pasquale G. Mosca che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che conferma la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.R. ed altri quaranta dipendenti del Ministero Istruzione inquadrati in C3, ex nona qualifica funzionale, avevano evocato in giudizio avanti al Tribunale di Roma quale giudice del lavoro, il Ministero, lamentando che questi, in applicazione del C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998-1999, aveva loro attribuito illegittimamente un trattamento economico deteriore rispetto a quello del personale del soppresso ruolo direttivo ad esaurimento, nonostante l’identità di mansioni e l’avvenuta confluenza nella medesima Area; avevano pertanto chiesto la piena equiparazione a tale ultimo personale.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Roma hanno respinto la domanda.

Avverso tale sentenza, propongono ora ricorso per cassazione i lavoratori;

Resiste alle domande il Ministero con rituale controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso; Letta la memoria depositata dai ricorrenti;

Ritenuto che le osservazioni di cui alla memoria non valgono a scalfire le conclusioni di cui alla relazione suddetta, giacchè si è già affermato (tra le tante Cass. n. 11982 del 17/05/2010) che “Il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento di maggior favore ai dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali già inquadrati nella 9^ qualifica funzionale, ruolo soppresso e ad esaurimento, rispetto agli altri dipendenti appartenenti alla qualifica C3 – all’interno della quale il personale del ruolo ad esaurimento era confluito – non introduce una illegittima discriminazione in danno di lavoratori svolgenti le medesime mansioni, trovando il trattamento differenziato la propria legittimazione nella previsione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, che ha mantenuto una separata considerazione delle ex qualifiche ad esaurimento rinviando alla successiva contrattazione collettiva quanto alla determinazione del regime economico, ed una giustificazione – oltre che nel carattere meramente temporaneo della differenziazione – nel diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti”.

Detto orientamento è stato altresì confermato con la successiva ordinanza di questa Corte n. 5504 del 08/03/2011;

Inoltre è stato affermato, in via generale, (Cass. n. 19007 del 02/09/2010) che “Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo”.

Il ricorso va quindi rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro trenta, oltre Euro diecimila per onorari con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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