Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11149 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25333-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO,

CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1061/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– con ricorso al Tribunale di Lecce, A.L., titolare di pensione IOS, agiva nei confronti dell’Istituto previdenziale per l’accertamento della irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall’ente con nota del 15/11/2011. Il Tribunale – con sentenza del 20/11/2013 – rigettava la domanda. La Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata in data 21/4/2015, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il ricorso e dichiarava illegittimo il provvedimento adottato dall’I.N.P.S. con la comunicazione del 15/11/2011. La Corte territoriale rilevava che la prova del carattere indebito della prestazione era a carico dell’I.N.P.S. e che, nella specie, il relativo onere non era stato adempiuto essendosi l’Istituto limitato a dedurre che l’indebito era derivato dal fatto che la maggiorazione sociale della pensione non era spettante a causa del possesso da parte dell’ A. di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge (sottolineando, peraltro, che era onere dell’I.N.P.S. verificare annualmente la situazione reddituale dell’interessato);

– per la Cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S. con un motivo;

– A.L. è rimasto solo intimato;0

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo l’I.N.P.S. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2033 c.c., della L. n. 412 del 1991, art. 13, degli artt. 414, 416, 345 e 437 c.p.c.. Censura la sentenza impugnata per avere posto a suo carico l’onere di provare la esistenza di un indebito oggettivo laddove, come affermato da questa Corte, a sezioni Unite, con sentenza n. 18046/2010, nei giudizi instaurati dai pensionati in opposizione alle richieste di restituzione di prestazioni erogate, oggetto della domanda è la pretesa delle parti ricorrenti alla prestazione, con conseguente attribuzione alla parte privata dell’onere di provare il fondamento del diritto vantato. Deduce che, quale effetto della corretta attribuzione del carico probatorio, non aveva rilievo decisivo il richiamo operato dai giudici salentini al termine annuale della verifica delle situazioni reddituali (che, peraltro, presupponeva l’avvenuto adempimento da parte dell’interessato dell’obbligo – previsto dal citato la L. n. 412 del 1991, art. 13 – di segnalare all’Istituto fatti incidenti sulla pensione);

– il ricorso è fondato e merita accoglimento;

– in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell’indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, con cui si è affermato che “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (in senso conforme, Cass. 23 aprile 2015, n. 8281; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2739; Cass. 30 agosto 2016, n. 17418);

– ne consegue che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – spettava non all’I.N.P.S. ma al pensionato, originario ricorrente, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ed in particolare l’esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostogli;

– la sentenza impugnata è, così, erroneamente fondata su una non corretta attribuzione all’I.N.P.S. del carico probatorio;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, procederà ad una nuova valutazione degli elementi di prova alla luce del principio di diritto sopra esposto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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