Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11148 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13866/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sezione n. 25, n. 124/25/12, pronunciata il 22/05/2012,

depositata il 28/11/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio

2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. M.E., per i periodi d’imposta 1994, 1995, 1996, presentò la dichiarazione dei redditi congiunta con il coniuge F.G., imprenditore individuale, e, all’esito di una verifica fiscale nei confronti di quest’ultimo, l’Amministrazione finanziaria notificò al marito alcuni avvisi di accertamento, per maggiori IRPEF e ILOR, intestati ad entrambi i coniugi; la contribuente impugnò autonomamente gli avvisi sostenendo di non essere obbligata in solido al pagamento delle maggiori imposte, e il giudizio si concluse con la sentenza della Cassazione n. 3526/2012, ad essa sfavorevole, mentre altra analoga causa, ancora pendente al momento del deposito del ricorso per cassazione di questo giudizio, fu promossa da F.G.;

2. un secondo “antefatto” rilevante nel presente processo tributario, è la circostanza che, per il periodo d’imposta 1996, l’Agenzia emise un avviso di accertamento integrativo, intestato ad entrambi i codichiaranti, notificato al marito, cui seguì l’iscrizione a ruolo straordinario delle imposte dovute e la notifica, alla sig.ra M., della conseguente cartella esattoriale, che venne impugnata dalla debitrice, la quale eccepì, tra l’altro, di non essere coobbligata in solido con il marito; la Commissione tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n. 94/06/06, accolse il ricorso e tale decisione fu confermata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale, con sentenza n. 47/08, disattese l’appello dell’ufficio, sul rilievo che la responsabilità solidale della contribuente non poteva essere affermata in quanto non era dimostrato un presupposto di operatività della stessa responsabilità solidale, cioè che l’avviso integrativo fosse stato intestato ad entrambi coniugi. La sentenza n. 47/08, non impugnata dall’ufficio, passò in giudicato in data 28/11/2009;

3. nel frattempo, l’avviso di accertamento integrativo, opposto dal sig. Favaretto, venne confermato dalla C.T.R. del Veneto, con sentenza 4/30/07, avverso la quale il debitore propose ricorso per cassazione, mentre l’A.F., ritenendo di disporre adesso di un valido titolo esecutivo, annullò l’iscrizione a ruolo straordinaria, provvide – in data 07/09/2009 -a una nuova iscrizione a ruolo ordinaria (per le stesse somme già iscritte a ruolo straordinario), e notificò la relativa cartella alla sig.ra M. che, dal canto suo (ed è questo l’oggetto del giudizio), impugnò tale seconda cartella dinanzi alla C.T.P. di Treviso, sollevando alcune eccezioni, compresa quella di giudicato formale e sostanziale;

4. il primo giudice accolse il ricorso con sentenza (n. 107/05/2010) che è stata confermata dalla C.T.R. veneta, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, dato atto che la parte privata non si era costituita, ha rigettato l’appello dell’ufficio, innanzitutto, condividendo l’affermazione della Commissione provinciale di tardiva costituzione, in primo grado, dell’Amministrazione finanziaria avvenuta con memoria del 28/05/2010, il che aveva comportato (cfr. pag. 3 della sentenza della C.T.R.) “il venir meno alla potestà di trattare, il compiere azioni in controversia giudiziale.”; per il resto, la Commissione regionale, testualmente (cfr. pagg. 3 e 4), afferma che “Si aderisce pure a quanto espresso dai giudici di prime cure sul fatto indubbio che la nuova cartella di pagamento emessa dall’AF, atto contestato dalla contribuente, riporti i medesimi importi ed argomenti della prima, annullata con sentenza 47/08 della CTR di Venezia, e che le due controversie costituitasi siano concernenti riguardando il medesimo argomento in relazione ai soggetti, al petitum ed alla causa petencli. La sequenza dei fatti esposta dall’AF ribadisce che il primario avviso di accertamento non era mai stato notificato alla contribuente impedendole pertanto la corretta difesa, pertanto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 viene considerato come integrazione aggiunta di cui la parte ne è venuta a conoscenza dopo diversi anni. Si evince che i giudici della CTR di Venezia, con sentenza n. 47/08 che a parere dell’Ufficio avrebbe asserito la responsabilità solidale della contribuente, inversamente e tangibilmente l’hanno epurata e confutata con attestazione e riscontro inconfutabile della decisione di prime cure che ha ribadito la inosservanza nel caso di cui si tratta della L. n. 114 del 1997, art. 17 (n.d.r.: L. n. 114 del 1977). Si ritiene pure che l’Ufficio non abbia ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3 poichè la parte sollevava svariati rilievi a cui l’AF non dava contestazione nella prima difesa, pertanto i fatti rilevati dalla contribuente trovano spettanza di prova.”;

5. l’Agenzia ricorre per cassazione con nove motivi; la contribuente non si è costituita; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.”), l’Agenzia fa valere la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in quanto essa non illustra i termini della controversia, non chiarisce le ragioni che impongono di disattendere la pretesa erariale e gli argomenti svolti dall’Amministrazione finanziaria, e, in definitiva, non spiega perchè l’appello dell’ufficio sia stato rigettato;

2. con il secondo motivo (“2) Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e artt. 115 e 155 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere condiviso la statuizione della C.T.P. secondo cui la costituzione in giudizio dell’ufficio, avvenuta in data 06/04/2010, in seguito alla notifica del ricorso introduttivo datata 02/02/2010, era tardiva, posto che il termine di costituzione di 60 giorni, che scadeva il 03/04/2010, era prorogato di diritto fino al 06/04/2010, in quanto. il 03/04/2010 era sabato Santo, il 04/04/2010 era festivo (Pasqua), il 05/04/2010 era festivo (lunedì dell’Angelo);

3. con il terzo motivo (“3) Motivazione omessa su fatto decisivo della controversia e omesso esame su fatto decisivo per il giudizio del quale le parti hanno discusso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere svolto alcun esame e per avere omesso di motivare sulla circostanza, dedotta dall’ufficio nella memoria datata 10/05/2012, secondo cui, per le ragioni suindicate (cfr. p. 2), la costituzione dell’ufficio nel giudizio di primo grado era stata tempestiva;

4. con il quarto motivo (“4) Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.”), l’Agenzia fa valere l’errore di diritto della C.T.R. per avere ritenuto che, nel caso (nella specie non verificatosi) in cui l’ufficio si costituisca tardivamente nel giudizio tributario di primo grado, gli è preclusa la possibilità di difesa e tutti i fatti dedotti dal ricorrente debbono considerarsi provati o, comunque, non necessitano di essere provati;

5. con il quinto motivo (“5) Motivazione omessa su fatto decisivo della controversia ed omesso esame su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.”), l’Agenzia assume che la C.T.R. si è limitata ad affermare che la cartella impugnata in questo giudizio e altra diversa cartella, annullata con sentenza della C.T.R. veneta n. 47/08, passata in giudicato, avevano ad oggetto pretese identiche per soggetti, oggetto e causa petendi, senza mai affermare che la citata sentenza definitiva (n. 47/08) abbia efficacia di giudicato in questo giudizio. Formula quindi tre motivi (il quinto, il sesto e il settimo motivo) per il caso in cui, in denegata ipotesi, si debba ritenere che la C.T.R. abbia inteso affermare che, con la sentenza n. 47/08, sia stata esclusa la responsabilità solidale della contribuente (con il coniuge codichiarante) per le imposte accertate con l’avviso integrativo, relativo al periodo d’imposta 1996, quale atto fondante sia la cartella annullata con la sentenza n. 47/08 sia la cartella impugnata in questo giudizio, e, ancora, che dalla sentenza n. 47/08 derivi un vincolo di giudicato che imponga di ritenere che la contribuente non risponda solidalmente per le imposte richieste con la cartella qui impugnata. Conseguentemente (e con ciò si espone il nucleo del quinto motivo di ricorso), imputa alla C.T.R. di non avere esaminato e motivato in relazione al seguente fatto controverso e decisivo, sul quale le parti avevano discusso, dedotto dall’ufficio e comprovato negli atti di causa: che la sentenza n. 47/08 aveva annullato la cartella relativa ad un’iscrizione a ruolo straordinario diversa dall’iscrizione a ruolo ordinario alla quale si riferiva la cartella opposta in questo giudizio, rilevando un dato (la mancanza della prova che l’avviso integrativo per il 1996 fosse intestato ad entrambi i codichiaranti e non invece accertando che detto avviso non fosse intestato ad entrambi i coniugi) che coglieva (soltanto) un vizio esclusivo dell’iscrizione a ruolo a titolo straordinario e della relativa cartella (in quanto l’ufficio aveva proceduto all’iscrizione a ruolo non disponendo della prova – che infatti nel giudizio deciso con la sentenza n. 47/08 non aveva potuto dare – che l’avviso fosse intestato ad entrambi i coniugi);

6. con il sesto motivo (“6) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.”), l’Agenzia si duole della nullità della sentenza impugnata che non ha esaminato nè deciso in merito alle deduzioni dell’ufficio (contenute nella memoria datata 10/05/2012), secondo cui, successivamente a quello di cui alla sentenza n. 47/08, si è formato un altro giudicato, giusta sentenza della Cassazione n. 3526/2012, che ha stabilito che la contribuente era solidalmente responsabile (con il marito) per le imposte accertate in rettifica della dichiarazione dei redditi congiunta da lei presentata, per il 1996, insieme al coniuge;

7. con il settimo motivo (“7) Motivazione omessa su fatto decisivo della controversia e/o omesso esame su fatto decisivo del giudizio del quale le parti hanno discusso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.”), l’Agenzia censura la carenza di motivazione della impugnata sulla circostanza di fatto, dedotta dall’ufficio, che anche a volere affermare (ma tale interpretazione del giudicato era erronea) che il giudicato rappresentato dalla sentenza n. 47/08 della C.T.R. avesse inteso escludere la responsabilità solidale della contribuente per le imposte scaturenti dalla rettifica in accertamento o integrativo della dichiarazione dei redditi congiunta con il marito presentata per il 1996, tuttavia, successivamente ad esso, si era formato un ulteriore giudicato (id est: Cass. n. 3526/2012) che aveva affermato la responsabilità di costei per le imposte dovute per effetto della rettifica ordinaria della suddetta dichiarazione, sicchè in ogni caso il giudicato (eventualmente rappresentato dalla sentenza n. 47/48) era venuto meno ed era sostituito dal successivo giudicato;

8. con l’ottavo motivo (“8) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere accolto alcuni motivi del ricorso di primo grado, dichiarati inammissibili dalla C.T.P. e non riproposti in appello dalla contribuente, vittoriosa in primo grado e non costituita nel giudizio d’appello;

9. con il nono motivo (“9) Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere affermato che i fatti dedotti dalla contribuente si dovessero intendere definitivamente provati e che, quindi, non necessitassero di prova, per il solo fatto che l’ufficio non li aveva negati nell’atto di controdeduzioni, senza considerare che l’A.F. poteva contestare tali fatti anche successivamente e che, comunque, ai fini della loro prova, la contribuente avrebbe dovuto rispettare la regola di riparto dell’onere della prova ex art. 2697, c.c.;

10. il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri;

10.1. per giurisprudenza pacifica della Corte (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale menziona, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679; nello stesso senso: Cass. 23/05/2019, n. 13977; 11/11/2020, n. 25359) “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.”;

10.2. nella specie, anche a causa dalla scarsa chiarezza espositiva del testo della decisione, non si riesce a individuare quale percorso argomentativo abbia inteso seguire la C.T.R., la quale, non soltanto non mette a fuoco i motivi d’appello dell’ufficio, ma adotta una motivazione del tutto incongrua rispetto al thema decidendum, utilizzabile, al più, come semplice “bozza” o “appunto” per un successivo e necessariamente più nitido, scrupoloso e preciso ragionamento, costruito su solide basi logico-giuridiche (delle quali invece la sentenza è carente), in sè idoneo a sorreggere la decisione, sicchè, in ultima analisi, non è possibile individuare l’effettiva ratio decidendi, e ciò riduce la motivazione a pura apparenza e vizia di nullità la sentenza (Cass. Sez. U. 3/11/2016, n. 22232). In particolare, esaurita la lettura della decisione qui impugnata, resta intatto il dubbio se la Commissione regionale abbia disatteso la linea difensiva dell’A.F. (che, beninteso, nella sentenza non viene illustrata) per l’efficacia vincolante di un precedente giudicato oppure perchè le ragioni dell’opposizione alla cartella da parte della contribuente dovevano considerarsi provate a causa della tardiva costituzione dell’ufficio nel giudizio di primo grado;

11. ne consegue che, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA