Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11148 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21011/2018 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Cristian Balatti per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 231/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 da Dott. Laura Scalia;

udito l’Avvocato Cristian Balatti che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Matteis Stanislao, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale ed il rigetto di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo sull’impugnazione proposta da D.A., cittadino del (OMISSIS), in accoglimento della stessa ed in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale, ha riconosciuto al richiedente il diritto ad un permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari, nel resto confermando l’ordinanza impugnata in punto di rigetto della richiesta di protezione internazionale declinata nella forma del rifugio e della protezione sussidiaria.

La Corte di merito riconosceva il diritto alla protezione umanitaria perchè: a) in (OMISSIS), paese di provenienza del richiedente, era ancora in corso un processo di stabilizzazione dopo l’intervento della forza multinazionale dell’ONU con l’operazione “Serva” finalizzata a ristabilire la sovranità in (OMISSIS) dopo il colpo di Stato del marzo 2012;

b) il richiedente dal suo ingresso in Italia, avvenuto nel marzo del 2014, si era positivamente attivato in un percorso di integrazione;

c) il rientro dell’appellante in (OMISSIS) lo avrebbe esposto ad una situazione di rilevante vulnerabilità sia per l’instabilità politica e sociale della zona di provenienza, sia per la perdita del lavoro in Italia, e tanto nella mancanza a (OMISSIS) di un lavoro che gli consentisse di provvedere al mantenimento della sua famiglia dopo tanti anni di assenza.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza il Ministero dell’interno con unico motivo cui resiste con controricorso D.A. che articola, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo ed illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il Ministero dell’interno deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 1998, art. 32.

La sentenza impugnata sarebbe stata viziata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in ragione della generica situazione di instabilità politico e sociale della zona di provenienza del richiedente senza verificare la sussistenza nel Paese di origine di un rischio specifico di significativa compromissione dei diritti fondamentali ed inviolabili del richiedente.

La situazione soggettiva goduta da D. in Italia, e quindi il godimento in territorio nazionale di un lavoro, non avrebbe costituito ragione, in difetto di un effettivo pregiudizio nei termini sopra indicati, del rischio di lesione dei diritti fondamentali.

La Corte di merito avrebbe con l’impugnata sentenza riconosciuto il diritto a protezione umanitaria per circostanze comuni a tutti i migranti economici.

2. Il ricorrente incidentale denuncia con unico motivo la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007 inerente lo status di rifugiato e la protezione internazionale sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere anche la protezione internazionale per le indicate figure e sul punto il ricorrente fa valere: la decisione del 21.10.2017 del Governo del (OMISSIS) di promulgare lo stato di emergenza, in vigore dal 2015, su tutto il territorio nazionale dal 31 ottobre per la durata di un anno; recenti articoli relativi ad attentati terroristici avvenuti in quei territori; il rapporto “Impunity must end” del maggio 2017 di Safeguarding Helth in Conflict sulla presenza di gruppi islamici nel Paese e sull’intensificarsi dei loro attacchi a nord e sud, la crisi alimentare e sanitaria da tali attacchi aggravate.

Siffatte evidenze, valutate a sostegno del riconoscimento della protezione minore, avrebbero dovuto invece essere valorizzate per l’attribuzione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Sarebbero state omesse nelle valutazioni le stesse dichiarazioni rese dal richiedente sulla guerra civile e sulle continue violazioni dei diritti umani e sui trattamenti degradanti da parte di gruppi terroristici.

3. Il ricorso proposto dal Ministero dell’interno è fondato.

3.1. E’ omessa infatti nella sentenza impugnata la valutazione comparativa che deve guidare il giudice del merito nel dare conto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per gravi ragioni umanitarie.

Le Sezioni unite di questa Corte di legittimità, con la sentenza Cass. 13/11/2019 n. 29459, nel condiviso approccio interpretativo già fatto proprio dall’orientamento al quale ha dato avvio Cass. 4455/2018, ed a cui sono seguite, tra le altre, Cass. 11110/2019 e da Cass. 12082/2019, nell’apprezzata “orizzontalità” dei diritti umani fondamentali, ha riaffermato la necessità che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, debba operarsi una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale, evidenziando l’irrilevanza, rispetto ad un siffatto articolato giudizio, dell’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.

3.2. Questa Corte di legittimità ha altresì valorizzato del giudizio di riconoscimento della protezione umanitaria che la valutazione della condizione di vulnerabilità, volta all’accertamento dei presupposti della misura, deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019 n. 9304; Cass. 28/06/2018 n. 17072; Cass. 23/02/2018 n. 4455).

Il principio per il quale il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma da condursi caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale (da ultimo: Cass. 13088/2019, Cass. 13079/2019, Cass. 13096/2019), va inteso quindi non solo nel senso che il giudice del merito non possa denegare con un meccanismo rispondente ad automaticità l’indicato diritto, una volta accertata l’insussistenza dei presupposti applicativi delle misure maggiori, ma anche, e per converso, nel senso che mancando l’allegazione di individuali situazioni di vulnerabilità non possa riconoscere il mezzo atipico.

3.3. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto dinanzi alla Corte di merito l’integrazione lavorativa e culturale in Italia ed i giudici di appello hanno riconosciuto la protezione umanitaria sul rilievo che il rientro dello straniero in (OMISSIS) lo esporrebbe “ad una situazione di rilevante vulnerabilità, sia per l’instabilità politica e sociale della zona di provenienza, sia per la perdita del lavoro in Italia e la mancanza in (OMISSIS) di un lavoro che gli consenta di provvedere al mantenimento della sua famiglia, dopo tanti anni di assenza dalla zona di provenienza”.

Per gli indicati passaggi è mancato nel giudizio della Corte di appello di Milano da una parte la valutazione comparativa e dall’altra la valutazione individuale della condizione di vulnerabilità del primo definita dal previa scrutinio delle allegazioni del richiedente di individuali situazioni meritevoli di protezione.

In accoglimento del motivo del ricorso principale la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

4. Il motivo incidentale è invece infondato e per taluni suoi contenuti si espone altresì ad un giudizio di inammissibilità.

4.1. Il richiedente ha provveduto ad elencare nel ricorso per cassazione una serie di fonti a sostegno della dedotta accoglibilità delle protezioni maggiori, e quindi del riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria, senza provvedere però ad indicare in quale atto e per quali contenuti avesse sottoposto le prime alla cognizione della Corte di merito in tal modo mancando all’onere di specificità del ricorso (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 2038 del 2019).

4.2. La diversità dei rimedi e degli accertamenti agli stessi sottesi esclude d’altra parte che lo scrutinio delle condizioni del paese di origine comunque avvenuto da parte della Corte territoriale possa valere a sostenere l’esistenza di situazioni legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria.

4.3. Manca nel ricorso anche l’individuazione di ogni situazione di rischio individuale integrativo dello status di rifugiato ed ogni riferimento anche a situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per il grado di una violenza indiscriminata destinata a raggiungere un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Cass. n. 13858 del 2018; SU n. 29459 cit.).

4.4. Il generico richiamo poi al racconto del richiedente, che si vorrebbe nel ricorso incidentale obliterato, manca in ogni caso di dedurre puntualmente sui contenuti del primo che si vorrebbero dalla parte deporre a sostegno dei presupposti applicativi della protezione maggiore. Per tale profilo il proposto mezzo risulta ancora inammissibile.

5. Conclusivamente va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale.

PQM

Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA