Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11148 del //
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11148
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimato –
e sul ricorso n. 31225/2006 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE
ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato VERTICCHIO CARMINE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOIOCCHI PIERLUIGI,
giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine
del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 345/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 22/10/2005 R.G.N. 423/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 515/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, in accoglimento della domanda proposta da C. S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti il (OMISSIS), per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-1997, e condannava la società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni spettanti.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda del C..
Quest’ultimo si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 22-10-2005, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni richieste a titolo di risarcimento del danno, confermando nel resto e compensando per metà le spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.
Il C. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La s.p.a. Poste Italiane ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di controparte.
Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nonchè copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data (OMISSIS).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, previa riunione ex art. 335 c.p.c., vanno dichiarati inammissibili.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a lutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341). Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione” (v. Cass. 11-6-2004 n. 11176, Cass. 24-6-2005 n. 13565, Cass. 6-7-2005 n. 14250. v. anche Cass. 27-10-2005 n. 20860).
Infine ricorrono giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
PQM
LA CORTE Riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010