Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11147 del 28/04/2021
Cassazione civile sez. trib., 28/04/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/04/2021), n.11147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28022/2014 R.G. proposto da:
Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del Direttore Generale p.t.,
rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al
ricorso, dall’Avv. Garao Germano, con il seguente domicilio
digitale: gegarao.pec.ordineavvocaticatania.it;
– ricorrente –
contro
M.M., residente in Catania alla via Galermo n. 168;
– intimato –
e nei confronti di
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è
ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2846/18/14 della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia – Catania, depositata in data 25/9/2014, non
notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
novembre 2020 dal Dott. Napolitano Angelo.
Fatto
Con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania M.M. impugnò il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati ex art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 notificato dalla Serit Sicilia S.p.A. in data 3/4/2007 per omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento portanti un complessivo credito di Euro 13.922,37.
In primo grado la CTP accolse il ricorso del contribuente per mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a base del provvedimento impugnato.
Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Sicilia dichiarò inammissibile l’impugnazione, ritenendo che essa non fosse stata notificata al contribuente, che non si era costituito, ma solo all’agente della riscossione.
Su ricorso per revocazione, proposto dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 per avere la Commissione territoriale ritenuto insussistente la notificazione al contribuente in realtà effettuata e provata, la CTR della Sicilia dichiarò ammissibile il ricorso e, pronunciando in rescissorio sul merito dell’appello, lo rigettò sulla base della considerazione che la documentazione attestante l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, prodromica al provvedimento di fermo, avente valore probatorio, non potesse essere prodotta in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, letto unitamente all’art. 345 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2, che stabilisce il principio della ragionevole durata del processo.
Avverso la sentenza n. 2846/18/14 della CTR della Sicilia – sezione distaccata di Catania, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Tra le parti intimate, solo l’Agenzia delle Entrate ha svolto attività difensiva, depositando un controricorso adesivo rispetto alle doglianze svolte dall’agente della riscossione.
Nella camera di consiglio del 24/10/2019 il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, onerando la società ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso per cassazione al M., in quanto agli atti non vi era allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c..
Avendo nel termine assegnato la società ricorrente ottemperato all’onere di rinnovazione della notificazione del ricorso al M., la causa è stata chiamata e decisa nell’adunanza camerale del 5 novembre 2020.
Diritto
1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente deduce che la produzione della prova documentale della notificazione delle cartelle di pagamento, sottostanti al provvedimento di fermo impugnato in primo grado, è ammissibile nel giudizio di appello, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente deduce che la Commissione territoriale avrebbe male interpretato, e dunque male applicato, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 che, invece, consentirebbe la produzione di nuovi documenti anche in appello, a prescindere dall’epoca della loro formazione e dai motivi per i quali la parte interessata alla loro produzione non li abbia depositati in primo grado.
3. I motivi in cui si articola il ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 Essi sono fondati.
E’ orientamento costante di questa Corte che “nel processo tributario, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dal detto decreto, art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (da ultima, Cass., sez. 5, n. 29568/2018, Rv. 65154801, peraltro proprio in sede di ricorso avverso una sentenza della CTR della Sicilia – sezione distaccata di Catania).
4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al giudice a quo, che si atterrà al suindicato principio di diritto e liquiderà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021