Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11147 del 08/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.08/05/2017), n. 11147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24559-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore
Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42 presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI GALOPPI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA PUPO;
– ricorrente –
contro
F.D.;
– intimato –
nonchè da
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)), in
persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARLA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MATANO,
ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA
D’ALOISIO;
– ricorrente successivo –
contro
F.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 517/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 22/6/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto prescritti i crediti di cui alle intimazioni di pagamento notificate a F.D. da Equitalia Sud S.p.A. per conto dell’I.N.P.S. (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.) aventi ad oggetto oneri contributivi di cui a n. 6 cartelle esattoriali non opposte. Ad avviso della Corte territoriale doveva farsi applicazione, anche per l’ipotesi di cartella esattoriale non opposta, del termine di prescrizione quinquennale;
– per la cassazione di tale decisione ricorrono Equitalia Sud S.p.A. e l’I.N.P.S. affidando le impugnazioni a plurimi motivi;
– F.D. è rimasto intimato;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– non sono state depositate memorie;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. considerato che:
– Equitalia Sud S.p.A. con il primo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sostenendo che nell’ipotesi di mancata opposizione alla cartella esattoriale e di incontrovertibilità del relativo credito debba farsi applicazione della prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l’actio indicati;
– analoga questione è posta dall’I.N.P.S. con il motivo con cui denuncia la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c.;
– Equitalia Sud S.p.A., con il secondo motivo, denuncia anche la violazione ed erronea applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 1, in relazione alla ritenuta conferma, sulla base del divieto previsto da tale norma di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto ad essi sia intervenuta la prescrizione, della operatività dell’ordinario termine di prescrizione quinquennale;
– la questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397 del 17 novembre 2016;
– in tale decisione è stato, infatti, chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S. che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30 convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;
– è stato, altresì, precisato che l’indicato principio “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;
– alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata è corretta;
– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;
– in conclusione la proposta va condivisa ed entrambi i ricorsi vanno rigettati;
– nulla va disposto per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).
PQM
La Corte rigetta i ricorsi; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017