Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11146 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6621/2010 proposto da:

FALLIMENTO SII – SOCIETA’ IMPRESE INDUSTRIALI SPA N. (OMISSIS)

in

persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE Tommaso, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA GRUPPO EQUITALIA (OMISSIS) – Agente per la

Riscossione dei Tributi della Provincia di Bergamo, Brescia, Como,

Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, in persona

dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato ERMETES

AUGUSTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERMETES

PAOLO, giusta procura speciale ad litem del 2.4.2010 per atto notaio

Luigi Augusto Miserocchi di Milano, n. rep. 10.333, che viene

allegata in atti;

– resistente –

sul ricorso 6623/2010 proposto da:

FALLIMENTO SII – SOCIETA’ IMPRESE INDUSTRIALI SPA N.

(OMISSIS)

00426810586 in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE

TOMMASO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA GRUPPO EQUITALIA (OMISSIS) – Agente per la

Riscossione dei Tributi della Provincia di Bergamo, Brescia, Como,

Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, in persona

dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato ERMETES

AUGUSTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERMETES

PAOLO, giusta procura speciale ad litem del 2.4.2010 per atto notaio

Luigi Augusto Miserocchi di Milano, n. rep. 10.333, che viene

allegata in atti;

– resistente –

sul ricorso 6627/2010 proposto da:

FALLIMENTO SII – SOCIETA’ IMPRESE INDUSTRIALI SPA N. (OMISSIS) in

persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA GRUPPO EQUITALIA (OMISSIS) – Agente per la

Riscossione dei Tributi della Provincia di Bergamo, Brescia, Como,

Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, in persona

dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato ERMETES

AUGUSTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERMETES

PAOLO, giusta procura speciale ad litem del 2.4.2010 per atto notaio

Luigi Augusto Miserocchi di Milano, n. rep. 10.333, che viene

allegata in atti;

– resistente –

avverso le sentenze n. 289/2009 (per il ricorso R.G. 6621/2010), n.

291/2009 (per il ricorso R.G. 6623/2010), n. 290/2009 (per il ricorso

R.G. 6627/2010) della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del

14.7.09, depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Toirunaso Manferoce che si riporta

ai motivi del ricorso;

udito per la resistente l’Avvocato Augusto Ermetes che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Fallimento S.I.I. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 289/14/09 con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento riguardante Iva relativa all’anno 1988, la C.T.R. Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, dichiarava la legittimità della cartella opposta. All’odierna adunanza sono fissati altresì i ricorsi n. 6627/2010 e n. 6623/2010 (anch’essi illustrati da memoria) proposti rispettivamente avverso le sentenze n. 290/14/09 e n. 291/14/09, in ciascuna delle quali la C.T.R. Lazio, sempre in relazione alla impugnazione di cartella di pagamento concernente Iva relativa all’anno 1988, dichiarava la legittimità della cartella opposta.

In ciascuna delle sentenze i giudici d’appello, per quel che in questa sede ancora rileva, premesso che l’Ufficio aveva legittimamente notificato alla società ancora in bonis avviso di rettifica Iva per l’anno 1988, che tale atto era stato impugnato e successivamente, a seguito della formazione del giudicato, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le somme definitivamente accertate notificando la cartella alla curatela del fallimento, affermava: che la curatela succede nei rapporti precedenti il fallimento senza alcun obbligo di notifica al curatore nel momento in cui il fallimento interviene;

che, a decorrere dalla data del fallimento, nelle controversie, anche in corso, relativamente ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore; infine che la mancata conoscenza dell’avviso e della pendenza del relativo processo di impugnazione da parte della curatela non poteva essere sostenuta, dal momento che la stessa curatela aveva modificato di fatto i dati esposti a suo tempo dalla società in sede di dichiarazione Iva.

Per evidenti ragioni di connessione va disposta la riunione dei tre ricorsi.

Il primo motivo del ricorso n. 6623/2010 (col quale, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello deciso nel merito l’impugnazione della cartella senza prima statuire sulla eccezione di giudicato esterno proposta dalla curatela, così implicitamente rigettandola) deve essere dichiarato inammissibile.

Premesso che nell’ambito del ricorso viene riprodotto il testo della sentenza asseritamente passata in giudicato – dal quale però non risulta l’attestazione della cancelleria relativa al passaggio in giudicato – e che nella sentenza in questa sede impugnata, pur dandosi atto che nelle proprie controdeduzioni la curatela aveva eccepito l’intervenuta pronuncia della C.T.R. Lombardia, non si accenna però al passaggio in giudicato di tale pronuncia, occorre rilevare che la suddetta pronuncia, unitamente all’attestazione della cancelleria concernente il passaggio in giudicato, non viene neppure indicata con precisazione della sede processuale in cui è stata prodotta, come previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, nell’interpretazione delle sezioni unite di questa Corte (v. SU n. 7161 del 2010).

Il primo motivo del ricorso numero 6621/2010 e il primo motivo del ricorso numero 6627/2010 nonchè il secondo motivo del ricorso n. 6623/2010 (coi quali, deducendo violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 43, 52, 93 e 95, si rileva che nelle more del giudizio di impugnazione dell’avviso di rettifica Iva era intervenuto il fallimento della società senza che l’evento fosse stato dichiarato, con conseguente interruzione del processo, e che pertanto la sentenza pronunciata tra le parti originarie non era opponibile alla curatela ed era quindi illegittima, nei confronti di quest’ultima, l’iscrizione a ruolo fondata sulla suddetta sentenza) sono manifestamente fondati e devono essere pertanto accolti.

Infatti, incontestato che nella specie la sentenza relativa all’impugnazione dell’avviso di rettifica Iva prodromico alla cartella opposta è stata pronunciata, dopo la dichiarazione del fallimento, esclusivamente nei confronti della società, è sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il riacquisto della capacità processuale, allo stesso modo della perdita della medesima capacità, determina l’interruzione del processo soltanto a seguito di dichiarazione del procuratore costituito, in difetto della quale il giudizio prosegue tra le parti originarie, fino a quando non si verifichi la costituzione del soggetto legittimato (v. tra le altre Cass. n. 8327 del 2003) ed inoltre che, secondo la suddetta giurisprudenza, solo gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorchè intestati a quest’ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono (per essere opponibili) essere pronunciati nei confronti del curatore quale legale rappresentante dell’impresa assoggettata alla procedura concorsuale (v. Cass. n. 12893 del 2007).

L’accoglimento dei suddetti motivi comporta l’assorbimento del secondo motivo del ricorso numero 6621/2010 e del secondo motivo del ricorso numero 6627/2010 nonchè del terzo motivo del ricorso n. 6623/2010.

Le sentenze impugnate devono pertanto essere cassate in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro giudice che provveder anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce al presente i ricorsi numeri 6423/2010 e 6627/2010. Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo dei ricorsi numero 6621/2010 e 6627/2010. Accoglie il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo, del ricorso n. 6623/2010. Cassa le sentenze impugnate in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA