Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11146 del 08/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.08/05/2017),  n. 11146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29535-2015 proposto da:

N.S., B.R., P.E.,

D.N.C., R.F., DI.NA.SE., F.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. PIEMONTE 32, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONIO GIANNONE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE (già ASSESSORATO

AGRICOLTURA E FORESTE) DELLA REGIONE SICILIANA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1230/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, accoglieva solo in parte le domande di N.S., + ALTRI OMESSI

– avverso tale sentenza N.S., + ALTRI OMESSI

– l’Assessorato Regionale resiste con controricorso;

– va preliminarmente rilevato che i ricorrenti incentrano i propri rilievi solo sul rigetto della domanda relativa alle differenze retributive per gli anni dal 2002 al 2008 sulla base del C.C.N.L.;

– ciò precisato, si osserva che con la denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto decisivo che, con riferimento alle annualità (ancora) in contestazione, non vi fosse stato un recepimento da parte della Regione Sicilia della contrattazione collettiva nazionale (a mezzo di appositi decreto assessoriale e delibera di Giunta). Rilevano, in sintesi, che in forza del TU del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001) si è passati da un sistema regolato dalla legge a un sistema affidato al metodo della contrattazione, alla quale era stato conferito il potere di determinare i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro (TU n. 165 del 2001, art. 40). Da ciò discende, secondo un’interpretazione confermata dalle decisioni del giudice delle leggi (e così in particolare da C. Cost. n. 189/2007), che il trattamento economico dei pubblici dipendenti deve ritenersi devoluto alla contrattazione collettiva. Pertanto, secondo una lettura costituzionalmente orientata della L.R. 14 aprile 2006, n. 14, art. 49 (norma di interpretazione autentica nella parte in cui chiarisce che il contratto collettivo di cui tratta la L.Reg. sic. 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter, comma 5, è quella nazionale), laddove essa appare subordinare a un atto discrezionale delle autorità regionali l’applicabilità dei contratti collettivi di lavoro, deve ritenersi che, limitatamente alle materie attribuite all’autonomia contrattuale, questa s’imponga con forza imperativa. Ne consegue che il decreto assessoriale e la delibera di Giunta cui la legge demanda il recepimento della parte normativa ed economica dei contratti collettivi assumono la funzione di meri strumenti esecutivi, funzionali a regolare l’ingresso della disciplina collettiva nell’ordinamento regionale, con la conseguenza che l’emanazione dei medesimi non può essere procrastinata sine die con pregiudizio dei diritti costituzionali protetti del lavoratore. Inoltre non si configura alcuna invasione da parte della contrattazione nazionale in ambiti riservati alla competenza della contrattazione integrativa regionale in forza del disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, che delinea un rapporto di subordinazione tra le due fonti contrattuali;

– il motivo è manifestamente infondato (v. Cass. 13 gennaio 2016, n. 356; Cass. 23 dicembre 2016, nn. 26973, 26974, 26975; Cass. 29 dicembre 2016, nn. 27396, 27397, 27398);

– s’intende in questa sede riaffermare il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale “anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) nè in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell’esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. 26 maggio 2008, n. 13544);

– il suddetto enunciato costituisce applicazione, nel contesto dell’impiego pubblico privatizzato, del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell’autonomia negoziale, “non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicchè anche i contratti territoriali possono, in virtù dei principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pos” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello” (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098);

– la sentenza del Corte territoriale appare, dunque, rispettosa dei principi affermati, nel momento in cui ha ritenuto che l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale non possa imporsi in ambito regionale con forza imperativa ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica, senza necessità di recepimento ad hoc mediante delibera di giunta e decreto assessoriale;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– le spese del presente procedimento vanno compensate atteso il recente formarsi dell’orientamento di questa Corte;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA