Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11145 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3325/2010 proposto da:

PIU’ CARNI DI PIU’ ANTONIO & C. SNC (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI

Daniele, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGHE

FRANCO, COGHE LUCA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 63/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CAGLIARI del 9/7/09, depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per la ricorrente l’Avvocato MANCA BITTI DANIELE che si riporta

agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Più Carni di Più Antonio & C. s.n.c. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Amministrazione delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (quest’ultima resistente con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in tema di impugnazione di avviso di accertamento per Iva e Ilor relative all’anno 1999, la C.T.R. Sardegna riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.

2. Deve innanzitutto essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto evidentemente riferito a controversia tutt’affatto diversa e pertanto privo delle indicazioni richieste dall’art. 366 c.p.c., applicabile in virtù del richiamo contenuto nell’art. 370 c.p.c..

Deve essere altresì dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’Amministrazione delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello (v. SU n. 3116 del 2006), e nessuna decisione va assunta in ordine alle relative spese in assenza di controricorso ammissibile. Il primo motivo del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia (col quale, deducendo violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, la ricorrente rileva che le presunzioni di cui ai citati artt. 32 e 51, non sono applicabili a persone diverse dal contribuente, ancorchè ad esso legate da vincoli familiari o commerciali, salvo che non si provi la natura fittizia dell’intestazione o comunque la sostanziale imputabilità al contribuente delle poste creditorie e debitorie annotate nei suddetti conti) e il secondo motivo (col quale, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che i giudici di appello avrebbero omesso di indicare gli elementi idonei a ricondurre alla società i movimenti risultanti dai conti correnti intestati ai soci o comunque ad evidenziare la natura fittizia di tali intestazioni), da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono manifestamente fondati.

E’ infatti innanzitutto da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7 – che accorda all’ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione – trova applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati al contribuente, mentre non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorchè legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l’intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui predetti conti (v. tra le altre Cass. n. 6232 del 2003) e che, con particolare riguardo alle società di persone, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, nel caso di accertamento concernente una società di tale tipo, l’ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le risultanze di conti correnti bancari intestati ad uno dei soci, purchè provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale del socio siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società (v. tra le altre Cass. n. 17243 del 2003).

Tanto premesso, non risulta che nella specie i giudici d’appello abbiano adeguatamente evidenziato la sussistenza di elementi idonei a ricondurre alla società quanto emergente dai conti correnti intestati ai soci, essendosi la sentenza in sostanza limitata a fare riferimento (anche per i conti non intestati alla società) esclusivamente alla presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, con relativa inversione dell’onere della prova.

E’ infine appena il caso di rilevare che se pure in sentenza si afferma (citando all’uopo giurisprudenza della Corte di Cassazione) che l’Amministrazione può acquisire notizie concernenti i conti intestati a soci di società a ristretta base sociale al fine di ritenere il carattere fittizio di tale intestazione, si omette tuttavia totalmente di specificare se nel caso di specie tali notizie sono state assunte e se da esse sono emersi elementi (ed eventualmente quali) idonei ad evidenziare il carattere fittizio delle intestazioni ai soci.

Il ricorso nei confronti dell’Agenzia deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’Amministrazione dello Stato. Accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sardegna.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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