Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11145 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13860-2018 proposto da:

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

MAIOLINO;

– ricorrente –

contro

BASSANO IMMOBILIARE SAS DI G.A.R., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANNI LIVIO LAGO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 389/2017 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 186/17, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Bassano Immobiliare s.a.s. nei confronti di A.U. a titolo di saldo del prezzo di Euro 120.000,00 relativo alla vendita di un appartamento, poichè escludeva che la complessa vicenda negoziale costituita dalla compravendita di un terreno e dalle compravendite di due appartamenti in realtà dissimulasse una permuta.

A seguito di appello interposto dall’ A. nei confronti della Bassano Immobiliare, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. n. 3819/17, la Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile il gravame, confermando per l’effetto la sentenza di primo grado, ritenendone pienamente condivisibili le argomentazioni poste a base del convincimento.

Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Venezia, l’ A. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.

La Bassano Immobiliare resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Atteso che:

– in primis occorre rilevare che con nota pervenuta a questo ufficio il 13.02.2020, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione.

Orbene, sebbene vi sia certezza che la rinuncia sia stata comunicata/notificata alla controparte, il cui difensore ha sottoscritto la dichiarazione medesima, tuttavia la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata soltanto nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187).

E’ di tutta evidenza, pertanto, la sua irrilevanza, giacchè è intervenuta in epoca successiva al tempo dell’udienza, come da attestazione della cancelleria.

Le considerazioni che precedono inducono ad analizzare i motivi di gravame;

– sempre pregiudizialmente non può essere accolta l’istanza di riunione formulata dal ricorrente nella memoria illustrativa non venendo in rilievo nella specie l’art. 387 c.p.c., invocato dall’ A., trattandosi di impugnazione di due diversi provvedimenti;

– è comunque pregiudiziale l’accertamento dell’ammissibilità del ricorso sotto un diverso profilo.

Parte ricorrente, a fronte di ordinanza pronunciata a norma dell’art. 348 bis c.p.c., ha impugnato non già la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza, quanto, piuttosto, l’ordinanza della Corte di appello, che ha dichiarato inammissibile il gravame. Ora, l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, a meno che il provvedimento non sia censurato, per error in procedendo, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (Cass. Sez. Un. 2 febbraio 2016 n. 1914): ciò che l’istante nemmeno deduce sia avvenuto.

‘Va rammentato, al riguardo, proprio l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui “avuto riguardo ai presupposti del ricorso per violazione di legge previsto dall’art. 111 Cost., 5 comma 7, deve (…) escludersi che l’ordinanza in esame sia impugnabile con censure riguardanti il “merito” della controversia, giusta la previsione di ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado e quindi la non definitività, sotto questo profilo, dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.” e secondo cui, ancora, le stesse problematiche concernenti la motivazione dell’ordinanza impugnata possono essere censurate, in sede di legittimità, non con la denuncia di un error in judicando, ma solo “attraverso la denuncia di violazione della legge processuale che sancisce l’obbligo di motivazione” (Cass. Sez. Un. 2 febbraio 2016 n. 1914 cit., in motivazione). Questa stessa Corte è venuta affermando che ove l’ordinanza di inammissibilità del gravame, pronunciata ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., indichi ulteriori rationes decidendi, del tutto assenti nella sentenza di primo grado, con le quali il giudice di appello abbia corroborato la propria decisione, questa risulterà autonomamente impugnabile nella parte in cui ha aggiunto e integrato la motivazione del giudice di prime cure (Cass. 9 marzo 2018, n. 5655; sulla stessa linea, Cass. 11 giugno 2019, n. 25387, Cass. 23 giugno 2017, n. 15644; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3023; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25366).

E’ tuttavia da escludere che nel caso in esame possa avere ingresso l’impugnazione per cassazione dell’ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c..: siffatto provvedimento si è limitato a condividere quanto statuito dal primo giudice, circa l’assenza di prova in ordine alla circostanza che gli accordi escludessero il pagamento del prezzo dell’appartamento, con la conseguenza di stabilizzare la sentenza di primo grado (idonea a passare in giudicato in mancanza di impugnazione) attraverso una prognosi sull’inaccoglibilità del gravame.

Caso diverso è quello in cui il provvedimento si basi su argomentazioni estranee alla pronuncia del giudice di prima istanza: una estensione in tale direzione dell’apparato motivazionale dell’ordinanza sarà anzi del tutto naturale ove il gravame si fondi su deduzioni, non specificamente esaminate dal giudice di prima istanza, ma articolate dall’appellante, che il giudice di secondo grado reputi manifestamente infondate. Tale esito è coerente col sistema: infatti dall’art. 348 ter c.p.c., comma 4 preclude possa farsi valere il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riguardo all’ipotesi in cui l’ordinanza di inammissibilità si fondi sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, sicchè è lo stesso legislatore a riconoscere, implicitamente, che l’ordinanza pronunciata dal giudice di appello possa non basarsi, puramente e semplicemente, sugli esiti coincidenti, in primo e in secondo grado, della risoluzione della medesima quaestio facci.

Tutto ciò non è accaduto nella specie in cui il ricorrente non ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza, ma l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dalla Corte d’appello di Venezia, con tre motivi di gravame, con i quali deduce l’errata ricostruzione fattuale e, dunque, l’errato convincimento del giudice territoriale.

Dovendosi in definitiva dichiarare inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-qualer, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020

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