Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11145 del 08/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.08/05/2017),  n. 11145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23154-2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA DI SANTO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1054/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la Corte di appello di Messina, pronunziando sull’appello principale dell’INPS e sull’appello incidentale della parte privata avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto di L.M. all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2010, in parziale riforma della decisione impugnata, ha dichiarato il diritto della L. alla indennità di accompagnamento con decorrenza gennaio 2010 e condannato l’INPS al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori;

1.2 che il giudice d’appello, per quel che ancora rileva, ha ritenuto, in adesione alle risultanze della indagine peritale rinnovata in secondo grado, che la L. fosse totalmente inabile con necessità di accompagnatore a partire dal gennaio 2010 e respinto la domanda di pensione di invalidità civile, formulata con l’appello incidentale, sul rilievo che tale domanda non era stata proposta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso L.M. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

3. che L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso;

CONSIDERATO:

4. che con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo e si censura la decisione per avere il giudice di appello, nel dispositivo della sentenza, omesso di statuire in ordine all’accoglimento o meno del motivo di appello incidentale con il quale era chiesto il riconoscimento dell’invalidità civile nella misura del 100% con conseguente corresponsione della pensione di invalidità civile e per avere il giudice di seconde cure ritenuto non formulata in prime cure la domanda intesa al conseguimento di tale prestazione;

4.1 che il motivo è inammissibile per una pluralità di profili;

4.2 che, in primo luogo, secondo l’insegnamento di questa Corte l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’ intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonchè del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (Cass. n. 22893 del 2008, n. 14751 del 2007, n. 5491 del 2006);

4.3 che parte ricorrente, nel denunziare l’errore della sentenza impugnata per avere ritenuto non proposta con il ricorso introduttivo anche la domanda avente ad oggetto la pensione di inabilità, non riproduce, come suo onere, il contenuto dell’intero atto giudiziale della cui interpretazione si duole; si limita, infatti, a trascrivere alcuni brani relativi alle richieste formulate, brani dai quali, peraltro, non è dato evincere la proposizione di specifica domanda, distinta da quella relativa all’indennità di accompagnamento, intesa al conseguimento di ulteriore prestazione di invalidità civile;

5. che con il secondo motivo si deduce violazione ed errata applicazione del L. n. 18 del 1980, art. 1, e degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonchè omessa insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo e si censura la decisione per avere, in acritica adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, fatto decorrere il diritto alla prestazione dal gennaio 2010 anzichè dalla data di presentazione della domanda amministrativa come invece corretto, stante la esistenza di documentazione medica attestante già in relazione all’anno 2001 una situazione di non autonomia nella periziata; ci si duole, inoltre, il giudice di merito non si fosse pronunziato sulla richiesta, formulata in udienza, di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio e sulla mancata valutazione delle patologie sofferte come denunziato con il ricorso in appello;

5.1 che con tale motivo parte ricorrente, pur deducendo formalmente violazione di legge, articola le proprie censure con esclusivo riferimento al vizio motivazione della sentenza impugnata che si asserisce errata per avere prestato acritica adesione alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e per non avere proceduto al rinnovo della indagine peritale;

5.2 che questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. tra le altre, Cass. n. 8569 del 2013); in particolare, è stato chiarito che la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamento ed alle conclusioni del consulente d’ufficio; le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono pertanto possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso. (v., tra le altre, Cass. n. 16368 del 2014, n. 13845 del 2007); è stato poi ulteriormente precisato che in sede di legittimità la denuncia di un vizio consistente in acritica adesione alla consulenza di ufficio, pur in presenza di elementi richiedenti specifico esame, non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di motivazione inadeguata, essendo, invece, onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sub specie dell’apprezzamento della “causalità dell’errore”, ossia della decisività di tali circostanze (ex plurimis: Cass n: 7078 del 2006) e che, qualora in sede di giudizio di appello, venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d’ ufficio, l’eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d’ ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente (v. tra le altre Cass. n. 4657 del 2011, n. 3577 del 2004); non incorre, quindi, nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.(v. fra le altre, Cass. n. 10222 del 2006) 7078 del 2006); con specifico riferimento alle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, è stato affermato che il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.; al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico- formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (v., tra le altre, Cass. n. 4570/2013, n. 26558/11, n. 9988/2009 e n. 8654/2008).

5.3 che tali affermazioni devono essere correlate alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame in ragione della data di pubblicazione – il 7 marzo 2014 – della sentenza impugnata, nella interpretazione datane da questa Corte (v. Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014);

5.4 che alla luce della giurisprudenza richiamata il motivo in esame risulta inammissibile, in quanto, premesso che la Corte territoriale ha dichiarato di aderire alla consulenza tecnica di secondo grado esplicitando le ragioni per la quale alla stregua della stessa e in specie della ricostruzione della evoluzione della patologia legata al ritardo mentale, quale effettuata dall’ausiliare., la situazione giustificativa della prestazione in controversia doveva farsi risalire al gennaio 2010, al fine della valida censura della decisione costituiva specifico onere della parte ricorrente, dimostrare, mediante trascrizione dei pertinenti brani della relazione peritale di secondo grado che le conclusioni attinte dal ctu erano frutto di errore sotto il profilo logico – scientifico e che vi era stato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;

5.5 che parte ricorrente si è sottratta agli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione atteso che la riproduzione solo parziale di alcuni passi della relazione peritale di secondo grado non consente alcuna verifica dell’omesso esame di circostanze decisive nel pervenire alle conclusioni condivise dalla Corte di merito;

5.6 che tali circostanze non risultano neppure individuate in quanto parte ricorrente si limita a contrastare gli esiti dell’accertamento peritale mediante richiamo a documentazione medica della quale, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, omette di indicare, con riferimento alla sequenza processuale, il luogo di relativa produzione;

5.7 che alla luce delle rilevate carenze del ricorso per cassazione non vi è spazio per il sindacato sul mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio il quale costituisce, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, espressione del potere discrezionale del giudice di merito, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici. (Cass. n. 10849 del 2007);

5.8 che a tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., n. 8932 del 2006, n. 1108 del 2006, n. 21659 del 2005, n. 16132; del 2005, n. 3803 del 2004, n. 15177 del 2002, n. 4777 del 1998 sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass. n. 3158 del 2003, n. 12444 del 2003, n. 1161 del 1995);

6. che a tanto consegue la inammissibilità del ricorso;

7. che sussistono i presupposti per l’esonero del ricorrente dalle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA