Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11144 del 20/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2009/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
FAST FINANCE SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore
delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIA PASSACANTILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTELLI
Mario, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
SIF SPA – SOCIETA’ IMMOBILIARE FINANZIARIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 106/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA dell’8/5/09, depositata il 05/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
l. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Sif Società Immobiliare Finanziaria s.p.a. nonchè della Fast Finance s.p.a. (quest’ultima resistente con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Liguria confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della SIF s.p.a..
2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, si denuncia nullità della sentenza per assoluta mancanza ovvero apparenza della relativa motivazione) è manifestamente fondato, posto che la motivazione della sentenza impugnata non contiene alcuna esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e neppure alcun accenno all’oggetto della controversia, ma soltanto l’affermazione della condivisione della esposizione in fatto e delle motivazioni espresse nella sentenza di primo grado, senza che esse siano riportate e senza che neppure si accenni alle censure proposte avverso detta sentenza.
In proposito, è appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame solo se il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto, dovendo viceversa essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata (come nella specie) in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (v. tra le tante Cass. n. 15483 del 2008).
La manifesta fondatezza del primo motivo nei termini sopra esposti esonera dall’esame dei successivi.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento dei successivi.
Poichè non ricorrono nella specie i presupposti per una decisione nel merito – non emergendo in alcun modo dal provvedimento impugnato il compimento di valutazioni in fatto necessarie ai fini del decidere (ad es.: interpretazione dell’atto impugnato e della dichiarazione, giusta Cass. n. 795 del 2011), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Liguria.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011