Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11144 del 10/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 845-2019 proposto da:
P.N., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DELLA CONSULTA 12, presso lo studio dell’avvocato ANGELA DE
PASQUALE, rappresentati e difesi dagli avvocati RENZO FILOIA,
GABRIELE DE PAOLA;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente ricorrente incidentale –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
23/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO
GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO
che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, confermò la declaratoria d’inammissibilità per tardività della domanda di cui al decreto monocratico nei confronti degli odierni ricorrenti, sulla base del seguente ragionamento:
– il procedimento presupposto si era concluso con il decreto depositato il 23/8/2016 (trattavasi di altro procedimento ex L. n. 89 del 2001);
– tenuto conto della sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto), i termini avevano cominciato a decorrere dal 1 settembre (che andava computato), di talchè il termine lungo semestrale per l’impugnazione era venuto a scadere il 28 febbraio del 2017;
– “calcolati i sei mesi per l’impugnativa ed aumentati di giorni 31 per il periodo feriale – il deposito di ricorso avrebbe dovuto avvenire entro il 1/10/2017 mentre risulta proposto il 3/10/2017”;
ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra gli interessati propongono ricorso fondato su unitaria censura, con la quale deducono violazione della L. 7 ottobre 1969, n. 792, art. 1, siccome modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche nella L. 10 novembre, n. 162, nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 4, assumendo che il termine semestrale decadenziale, decorrente dalla formazione del giudicato, per la presentazione dell’istanza d’indennizzo per la non ragionevole durata del processo, alla data di deposito (3/10/2017) della predetta istanza non risultava ancora essersi consumato;
ritenuto che l’Amministrazione resiste con controricorso;
il Collegio reputa infondata la doglianza per le ragioni di cui appresso:
– il decreto, emesso in materia di legge cd. Pinto (costituente l’epilogo del giudizio presupposto) risulta essere stato depositato il 23/8/2016;
– tenuto conto della sospensione feriale, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, decorrendo dall’1/9/2016, si è perfezionato il 28/2/2017, data in cui, pertanto, il provvedimento è divenuto irrevocabile;
– il semestre, previsto dalla L. n. 89 del 2001, a pena di decadenza, per la presentazione dell’istanza dell’indennizzo è venuto a scadere, per effetto dell’art. 155 c.p.c. (cfr., Sez. 5, n. 22699, 4/10/2013), il 28/9/2017 (giovedì);
– l’istanza, depositata il 3/10/2017, risulta, di conseguenza, tardiva;
Diritto
CONSIDERATO
che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.
PQM
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore del Ministero della Giustizia, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020