Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11144 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 08/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

G.S.E. – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – S.p.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto nel suo studio

in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

– ricorrente –

contro

SOLAR INVEST II S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Germana Cassar,

Silvia Lazzeretti e Salvatore Orlando, con domicilio eletto nel loro

studio in Roma, via Giuseppe Cuboni, n. 12;

– contro ricorrente –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente

innanzi al Tribunale ordinario di Roma, sez. 2, R.G. n. 73033/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’Il aprile 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per il rigetto del ricorso, per la statuizione della

giurisdizione del giudice ordinario e per la condanna dei

soccombenti al rimborso delle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2004, la s.r.l. Solar Invest II, società produttrice di energia rinnovabile, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Roma il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (d’ora in poi, anche G.S.E.), per ivi sentire accertare il diritto a vedersi riconosciute le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico di sua proprietà, secondo quanto stabilito dalla convenzione originariamente stipulata con il Gestore e, conseguentemente, condannare quest’ultimo al pagamento di tali tariffe, nonchè al risarcimento dei danni, previa, se del caso, disapplicazione dei provvedimenti amministrativi del G.S.E. o previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 26, comma 3, come convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

In particolare, la società Solar Invest II ha esposto di essere titolare di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 200 KW ammesso a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 7 e dal D.M. 6 agosto 2010 (c.d. Terzo conto energia), e di avere a tal fine stipulato la convenzione con il G.S.E. avente ad oggetto l’erogazione delle tariffe stesse.

La società ha lamentato che, in forza del sopravvenuto D.L. n. 91 del 2014, gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 KW – come quello di sua proprietà – sono soggetti, a far data dal 1 gennaio 2015, alla modulazione delle tariffe fino ad allora riconosciute, sulla base dell’opzione tra tre alternative previste dalla norma stessa: opzione che gli operatori avrebbero dovuto effettuare entro il 30 novembre 2014, venendo altrimenti applicata da parte del G.S.E. – in caso di non scelta – l’opzione c).

Ad avviso dell’attrice, l’esercizio dell’opzione, volontaria o imposta dal G.S.E., sulla base della legge sopravvenuta comporterebbe una modifica unilaterale e peggiorativa della convenzione di durata ventennale con perdite di redditività degli impianti.

2. – Nel giudizio dinanzi al Tribunale ordinario si è costituito il Gestore dei Servizi Energetici, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

3. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, il Gestore ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo la statuizione della spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo.

3.1. – Premessa una ricostruzione del sistema con riguardo alla natura e al ruolo del G.S.E. e all’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il ricorrente ritiene che sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett o) cod. proc. amm., che affida a tale giurisdizione “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia”. Ad avviso del Gestore, essendovi un rapporto di necessaria strumentalità tra l’incentivo e la produzione, rientrerebbero nelle procedure contemplate dalla citata disposizione l’ammissione all’incentivazione e la determinazione del suo ammontare.

In ogni caso, alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi, secondo il ricorrente, in base all’ordinario criterio di riparto della giurisdizione. La pretesa all’incentivazione non deriva dalla convenzione sottoscritta con il G.S.E., bensì – si assume – dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni adottati sulla base di un procedimento regolato da leggi e regolamenti. Il titolo dell’agevolazione sarebbe il provvedimento amministrativo, non il contratto, che invece ha funzione accessoria e regola i rapporti tra le parti derivanti dal provvedimento di concessione, il quale individua presupposti e quantum dell’agevolazione. Ad avviso del ricorrente, l’atto che, sulla base della rimodulazione prevista dalla legge e in mancanza di opzione volontaria dell’operatore, modifica l’agevolazione è un atto amministrativo adottato per legge dal Gestore, che interviene sui presupposti della convenzione e non nello svolgimento di un paritario rapporto sinal-lagmatico.

Il potere pubblico, che il G.S.E. è chiamato ad esercitare nel caso di specie, anche se vincolato dalle puntuali prescrizioni di legge, non cesserebbe per questo di essere tale.

Il ricorrente – rilevato che i provvedimenti amministrativi di durata possono essere addirittura revocati quando mutano le situazioni di fatto e di diritto, e quindi a maggior ragione possono essere modificati – sottolinea che la rimodulazione tariffaria non trova origine in un inadempimento contrattuale del Gestore, ma nell’esercizio del potere autoritativo che deriva dalla legge e che riguarda un precedente provvedimento di ammissione ai benefici economici, a fronte del quale sussiste una posizione di interesse legittimo della società al corretto esercizio del potere.

4. – La Solar Invest II ha resistito con controricorso.

4.1. – Secondo la controricorrente, la causa non riguarderebbe la produzione di energia, bensì l’importo degli incentivi; produzione di energia ed incentivazione sarebbero due concetti differenti, giacchè la riduzione degli incentivi attiene ad impianti già in produzione e quindi non inciderebbe su quest’ultima ma solo sul rendimento degli investimenti. Inoltre, la controversia non riguarderebbe nè procedure nè provvedimenti della pubblica amministrazione, bensì la convenzione stipulata tra le parti, la quale ha natura contrattuale e precipuamente privatistica. Con la sottoscrizione della convenzione si sarebbe inteso cristallizzare gli effetti della concessione degli incentivi con il crisma del contratto, stabilendo un diaframma ben preciso tra la procedura amministrativa a monte e gli obblighi assunti dalle parti a valle.

5. – Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

6. – In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Gestore e la Solar Invest hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La controversia pendente dinanzi al giudice a quo ha fatto seguito all’emanazione del D.L. n. 91 del 2014, art. 26 convertito dalla L. n. 116 del 2014, che ha definito i tempi e le modalità di liquidazione delle tariffe incentivanti, stabilendo altresì la rimodulazione di quelle previste nelle convenzioni precedentemente stipulate fra il GSE ed i produttori di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 Kw.

Tanto premesso, rileva la Corte che – come affermato da queste Sezioni Unite in vicenda analoga (Cass., Sez. U., 4 maggio 2017, n. 10795) – “anche a prescindere dalla accessorietà delle convenzioni ai provvedimenti di concessione degli incentivi e dalla loro natura di strumenti di regolazione anzichè di contratti ad esclusivo profitto degli operatori (v. in tal senso Corte cost., sentenza n. 16 del 2017, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità del D.L. n. 91 del 2014, art. 26), resta invero il fatto che la citata norma non ha definito per intero la vicenda, in quanto ne ha rimesso la regolamentazione anche ai successivi decreti ministeriali ed, infine, ai singoli provvedimenti del GSE”.

Si è infatti rilevato, con la citata ordinanza n. 10795 del 2017, che il Gestore “è stato chiamato ad intervenire non nella veste di mera controparte delle convenzioni, capace perciò di soli atti paritetici, ma come pubblica amministrazione… in posizione di supremazia mediante l’esercizio di poteri autoritativi finalizzati ad assicurare l’attuazione della superiore volontà di legge”.

Analogamente a quanto già statuito da queste Sezioni Unite in analoghe controversie (ordinanze 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410 e 10411), la causa promossa davanti al Tribunale di Roma rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o) cod. proc. amm., che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.

2. – E’ dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese del regolamento.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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