Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11144 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio

n. 21, presso lo studio dell’Avv. Manferoce Tommaso, che lo

rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente, con l’Avv. Hubert Gapp

del foro di Merano come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DIRETTORE DELL’UFFICIO TUTELA SOCIALE DEL LAVORO (GIA’ ISPETTORATO

DEL LAVORO) DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Dott.

S.F. legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio

dell’Avv. Costa Michele, che lo rappresenta e difende, unitamente e

disgiuntamele, con gli Avv.ti Maria Larcher e Renate von Guggenberg

del foro di Bolzano come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE – RIPARTIZIONE

(OMISSIS),

LAVORO, ISPETTORATO DEL LAVORO, in persona del direttore in carica

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione

Distaccata di Merano n. 221 del 28.09.2005 – 19.10.2005 nella causa

n. 391 R.G. 2002;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14.04.2010 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

udito l’Avv. Michele Costa per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che con sentenza n. 221 del 2005 il Tribunale di Bolzano- Sezione Distaccata di Merano rigettava l’opposizione proposta da M.R. contro l’ordinanza n. 19.2/42.02.02./1023 13, con la quale il Direttore della Provincia Autonoma di Bolzano gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 4.190,12 quale sanzione amministrativa per una serie di violazioni in tema di norme regolanti l’assunzione del dipendente S.M.;

-che il Tribunale riteneva infondato il primo motivo dell’opposizione relativo alla violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, osservando che non si era verificata la violazione di tale norma, in quanto la notifica del verbale di accertamento, effettuata il 14.11.2001, aveva rispettato il termine di novanta giorni, e ciò in relazione alla complessità delle indagini per i soggetti coinvolti (Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, autorità straniere) e alla difficoltà oggettiva degli stessi accertamenti, conclusisi soltanto a fine agosto 2001;

-che lo stesso Tribunale, in punto di merito, osservava che sulla base delle risultanze probatorie acquisite era emerso che S. M. nel 1999 non aveva la benchè minima organizzazione imprenditoriale e non poteva gestire un’impresa di autotrasporti ed eseguire trasporti per conto terzi per conto del M., sicchè la collaborazione del S. con quest’ultimo presentava le caratteristiche del lavoro subordinato e non quelle di lavoro autonomo;

-che il M. ricorre per Cassazione contro la sentenza di anzidetta con due motivi, ai quali resiste con controricorso il Direttore dell’Ufficio Tutela Sociale del Lavoro (già Ispettorato della Provincia Autonoma di Bolzano);

-che la Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione (OMISSIS), Lavoro, Ispettorato Del Lavoro, non si è costituita.

2. Considerato che con il primo motivo il M. lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 in relazione all’art. 1697 c.c., sostenendo che le indagini per l’accertamento della posizione di S.M. erano iniziate con il primo verbale di accertamento del 2.05.2000 e, a tutto concedere, potevano considerarsi concluse con la nota del 7.03.2001 della Guardia di Finanza a seguito di richiesta di delucidazioni da parte degli Ispettori del lavoro, sicchè il ritardo della notifica, oltre che ingiustificato, era illegittimo, per avere è ampiamente superato il termine di novanta giorni di cui al richiamato art. 14;

-che tale motivo è infondato, in quanto il giudice di merito, con valutazione immune da vizi logici e giuridici, ha osservato, come già detto, che soltanto a fine agosto 2001 – a seguito di indagini che avevano coinvolto anche autorità straniere – l’ispettorato del Lavoro aveva acquisito un quadro completo ed era stato in grado di accertare la violazione, dal che la tempestività della notifica, avvenuta il 14.11.2001, entro il termine di novanta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14;

-che l’impugnata sentenza è in linea con il principio affermato più volte da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all’esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 (Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 3524 del 2003; Cass. n. 1866 del 2000, Cass. n. 1 1308 del 1998).

3. Considerato che con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al rapporto in essere tra M.R. e S.M., affermando che l’insieme degli elementi acquisiti (emissione di fatture alla ditta M. da parte del S., la presentazione da parte di quest’ultimo alla stessa ditta del Gewerbeschein – ossia di licenza attestante l’esistenza di una propria ditta e della Versicherungskarte – ossia certificato di assicurazione;

dichiarazioni dei testi escussi, L.S. – dipendente della ditta Moritz, O.P. e M.M. – questi ultimi ispettori) avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ritenere resistenza nel caso di specie di una collaborazione del S. con il M. con prestazione di attività lavorativa in qualità di imprenditore individuale;

-che anche questo secondo motivo è infondato, in quanto il giudice di merito ha esaminato tutti gli elementi indicati dal ricorrente e con valutazione adeguata e coerente è giunto alla conclusione dell’esistenza tra il M. e il S. di un rapporto di lavoro subordinato;

-che contro tale valutazione il ricorrente si è limitato ad opporre un diverso apprezzamento, come tale non ammissibile in sede di legittimità;

4. Ritenuto che in conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, che si liquidano come da dispositivo a favore della parte costituita.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 14,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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