Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11143 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30763-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CENTRO D’INFANZIA BABY KINDER PARK;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1381/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento IRAP relativo all’anno di imposta 2006;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che l’avviso di accertamento non sottoscritto dal capo dell’Ufficio è illegittimo se è omessa l’allegazione agli atti del processo della delega al funzionario che lo ha materialmente sottoscritto;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, in tale ultima evenienza ed in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato firmatario alla carriera direttiva; inoltre non può ritenersi validamente acquisita agli atti del processo la delega depositata nel secondo grado trattandosi di copia informe priva di ogni garanzia di genuinità, nè l’irritualità della produzione può essere sanata dall’omessa contestazione di controparte, attesa la mancata costituzione di questa;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

considerato che, con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, degli artt. 2712 e 2719 c.c., degli artt. 115,214 e 215 c.p.c. in quanto sarebbe valida la delega prodotta in fotocopia, a nulla rilevando la circostanza della mancata costituzione della parte contribuente.

Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso è tempestivo in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Nel merito il motivo di impugnazione è fondato.

Considerato che, secondo questa Corte:

l’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. n. 3540 del 2019);

la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass. n. 21003 del 2017; Cass. n. 13439 del 2012);

in tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., secondo cui esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest’ultima (Cass. n. 14438 del 2006);

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha attribuito rilevanza, in merito al mancato disconoscimento della copia fotostatica della delega, alla mancata costituzione della parte contribuente;

ritenuto pertanto che, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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