Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11143 del 20/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11143
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 621/2010 proposto da:
IMPIANTI CASTIGLIONI SRL (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
AVEZZANA 8, presso lo studio dell’avvocato GRASSI Paolo, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICODEMO MASSIMILIANO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 109/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 17/7/09, depositata il 20/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per la ricorrente l’Avvocato NICODEMO MASSIMILIANO che si
riporta agli scritti;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI che aderisce alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La s.r.l. Impianti Castiglioni propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (quest’ultima resistente con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in tema di impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di registro e irrogazione sanzioni in relazione alla revoca delle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, per aver venduto i terreni sui quali dovevano essere realizzate nel quinquennio opere di edificazione senza aver realizzato le suddette opere, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente.
2. Il primo motivo (col quale, deducendo violazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, la ricorrente sostiene che l’agevolazione di cui si discute è ancorata alla condizione oggettiva della edificazione delle aree entro il termine di cinque anni dal trasferimento, senza che sìa richiesto che l’edificazione venga effettuata dall’originario acquirente dell’area) è manifestamente infondato alla luce della univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto, posto che la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente (v. Cass. n. 7438 del 2009).
Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo (col quale, deducendo violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, la ricorrente sostiene che le agevolazioni previste nella suddetta norma sarebbero applicabili anche in caso di insediamenti produttivi). Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, assorbito il secondo, e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011