Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11143 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERGAMO

3, presso lo studio dell’avvocato ANDREONI AMOS, rappresentata e

difesa dall’avvocato DONDI ANNA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

e sul ricorso n. 26912/2006 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANIGGIA GIOVANNI,

giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1182/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2006 r.g.n. 621/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato PANARITI BENITO per delega ANNA DONDI;

udito l’Avvocato MENGHINI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale; accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso

incidentale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.M.C. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Torino, pubblicata il 27 giugno 2006, che, in parziale accoglimento del suo appello, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale e l’ha condannata a restituire a C.G. solo la somma di 4.822,94 Euro, oltre interessi.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Il C. si difende con controricorso contenente ricorso incidentale, a sua volta articolato in due motivi, con il quale chiede “la parziale cassazione, per quanto di ragione, della sentenza impugnata”. Il ricorrente incidentale ha anche depositato una memoria.

Il ricorso principale è inammissibile, perchè entrambi i motivi denunziano una violazione di legge senza formulare il necessario quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile al caso in esame in quanto la sentenza è stata pubblicata il 27 giugno 2006.

Il ricorso incidentale non è fondato.

Il C. è stato datore di lavoro della V.. Convenuto in giudizio, fu condannato a pagarle una serie di emolumenti. Il giudizio fu definito in Cassazione con parziale modifica delle decisioni di merito.

Il C. aveva pagato la somma stabilita con sentenza provvisoriamente esecutiva, in parte alla V., in parte alla cooperativa Copal, creditrice della V., e in misura di L. 4.837.734 all’Erario e all’INPS, a titolo di ritenute fiscali e contributive.

A seguito della modifica della decisione, il C. chiese un decreto ingiuntivo assumendo di aver versato indebitamente 14.176.237. Lo ottenne. La V. propose opposizione, che il Tribunale respinse.

La V. propose appello.

La Corte d’Appello ha riformato la decisione di primo grado revocando il decreto e condannando la V. a pagare al C. la sola somma di Euro 4.822,94. La Corte ha ritenuto che non potessero essere oggetto di condanna le somme versate dal datore di lavoro all’INPS a titolo di contributi ed all’Erario quali ritenute IRPEF, in quanto tali somme, essendo state versate ad altri soggetti, non potevano essere chieste in ripetizione alla lavoratrice.

Con il primo motivo si deduce la violazione delle norme che disciplinano la materia del sostituto d’imposta e gli obblighi contributivi, sostenendo che il datore era stato per legge obbligato a versare all’erario le imposte quale sostituto d’imposta e a pagare i contributi e che, venuto meno il debito retributivo presupposto, l’onere di chiedere la restituzione dei relativi contributi e delle tasse versate gravasse sulla lavoratrice.

Con il secondo motivo si sostiene che la diversa soluzione adottata dalla Corte lede l’art. 389 c.p.c. in quanto la parte ha diritto alla restituzione di quanto ingiustamente versato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi annullata in Cassazione.

Il principio enunciato a fondamento del secondo motivo è pacifico ma non dirimente nella soluzione della controversia tra il C. e la V., mentre la censura di cui al primo motivo non è fondata, poichè il diritto alla restituzione non deve essere esercitato nei confronti della V., bensì dei soggetti pubblici ai quali le somme, non più dovute, sono state versate. Deve convenirsi con la Corte di merito nell’affermazione per cui non può chiedersi al lavoratore di restituire quanto è stato versato non a lui ma all’erario e all’Istituto previdenziale.

La soluzione negativa in ordine ad entrambi i ricorsi impone di compensare le spese di legittimità.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il principale, rigetta l’incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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