Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11142 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30068-2019 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ASP DI (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in PALESTRINA

(ROMA), VIA ORAZIO MARUCCHI 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA

DEL QUATTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ELENA

ARGENTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1537/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’atto di contestazione per il recupero IVA relativo all’anno di imposta 2008 in quanto dei veterinari avevano emesso fatture nei confronti dell’Agenzia sanitaria provinciale di Enna senza applicazione dell’imposta IVA e l’Agenzia sanitaria avrebbe dovuto regolarizzare tali operazioni ai fini IVA;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 18, ha subito modifiche in seguito all’entrata in vigore della L. n. 428 del 1990, art. 30, che ha delimitato il trattamento delle esenzioni de quo alle sole prestazioni mediche e paramediche rivolte alla persona nell’esercizio delle professioni e delle arti sanitarie: ne consegue che le prestazioni dei medici veterinari, in quanto non rivolte alle persone, sono soggette all’aliquota IVA ordinaria; restano tuttavia escluse dal campo dell’applicazione dell’IVA le prestazioni veterinarie rese dalle aziende sanitarie locali in un contesto di tutela della salute pubblica, fattispecie riscontrabile qualora l’azienda sanitaria presti il servizio di pubblica autorità con l’utilizzo di propri dipendenti e non con professionisti esterni che non sono titolari di potere certificatorio, controllo e vigilanza; l’Azienda sanitaria provinciale di Enna proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che, con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Azienda sanitaria provinciale di Enna lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 e art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, della VI Dir. CEE 17 maggio 1997, n. 77/388, art. 4 par. 5, in quanto i veterinari non sarebbero soggetti al pagamento dell’IVA.

Il motivo è infondato:

secondo il D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), art. 10 (Operazioni esenti dall’imposta), comma 1, n. 18, sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

secondo il R.D. n. 1265 del 1934, art. 99, è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. E’ anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S’intendono designate con tale espressione le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Con decreto, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo. La vigilanza si estende: a) all’accertamento del titolo di abilitazione; b) all’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette;

secondo questa Corte:

in tema di IVA, l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 18, deve essere interpretata in senso restrittivo, conformemente alla giurisprudenza unionale (Corte di giustizia, 20 novembre 2003, C-212/01), costituendo una deroga al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso dal soggetto passivo, con la conseguenza che deve intendersi riferita solo alle “prestazioni mediche”, ossia agli interventi diretti alla diagnosi, cura e guarigione delle malattie o dei problemi di salute, ovvero alla prevenzione della loro insorgenza (in applicazione del principio, la Cassazione ha escluso che possano considerarsi prestazioni mediche gli interventi definiti genericamente “visite”, in assenza di elementi da cui poterne desumere l’esatta natura: Cass. n. 25440 del 2018);

le prestazioni professionali di natura medico-legale sono soggette ad IVA non solo se compiute dopo il 1 gennaio 2005 (in virtù dell’espressa previsione contenuta nella L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 80), ma anche se compiute in epoca anteriore, in virtù di una interpretazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 18, conforme alla Dir. n. 77/388/CEE, la quale consente agli Stati membri di escludere dal campo dell’IVA le sole prestazioni sanitarie con finalità di cura della persona, e non anche quelle medico-legali; nè ostano a tale conclusione le diverse indicazioni contenute nella Circolare n. 20 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate, in quanto contenute in un atto privo di efficacia normativa e contrastante con l’ordinamento comunitario (Cass. n. 22577 del 2012);

considerato dunque che la disciplina in materia di esenzione IVA va interpretata in maniera restrittiva in conformità alla Dir. n. 77/388/CEE, la quale consente agli Stati membri di escludere dal campo dell’IVA le sole prestazioni sanitarie con finalità di cura della persona, del resto conformemente al principio generale (Cass. n. 12804 del 2020) secondo cui le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, pena altrimenti una violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.;

considerato che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 18, richiede, ai fini dell’esenzione dell’imposta, che la prestazione sanitaria sia resa alla persona e non è questo il caso del veterinario;

considerato altresì che la Commissione Tributaria Regionale ha escluso che la prestazione possa essere inquadrata in un contesto di tutela della salute pubblica, fattispecie riscontrabile solo qualora l’azienda sanitaria presti il servizio di pubblica autorità con l’utilizzo di propri dipendenti e non – come nel caso di specie – con professionisti esterni che non sono titolari di potere certificatorio, controllo e vigilanza;

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove non ha ritenuto applicabile l’esenzione al caso di specie, poichè la prestazione effettuata dai veterinari non è stata resa a delle persone ex art. 32 Cost. (salute come interesse della collettività) e dunque non gode dell’esenzione dall’IVA.

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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