Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11142 del 20/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 450/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 104/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE DISTACCATA di PARMA del 19/5/09,
depositata il 12/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di B.A. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in tema di impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap, la C.T.R. Emilia Romagna confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.
2. Il primo motivo (col quale, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in ordine al motivo d’appello col quale si era censurata la sentenza di primo grado per avere ritenuto la tempestività della richiesta di rimborso) è manifestamente fondato, risultando che i giudici della C.T.R. hanno omesso di esaminare e decidere il motivo d’appello riguardante l’intempestività della richiesta di rimborso.
In proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, se vero che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo e che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (v. Cass. n. 5351 del 2007 e n. 10636 del 2007), è anche vero che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra sempre un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 – in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa – ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 11844 del 2006; n. 24856 del 2006 e n. 12952 del 2007).
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi l’assorbimento dei successivi motivi di ricorso, coi quali, nell’eventualità della ritenuta la sussistenza di un rigetto implicito del motivo d’appello di cui sopra, tale rigetto viene censurato per vizio di motivazione e violazione di legge.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento dei successivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011