Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11142 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 06/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A.,(gia’ denominata SAI – SOCIETA’ ASSICURATRICE

INDUSTRIALE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo

studio dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIULIANI FRANCESCO, BELLI CONTARINI EDOARDO,

WEIGMANN MARCO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato GIOVE STEFANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UBERTINI MARCO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2066/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/01/2006; nonche’ la sentenza n. 714/05 non

definitiva della CORTE D’APPELLO di TORINO depositata il 21/04/2005

R.G.N. 671/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

06/04/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;

Udito l’Avvocato AUGUSTO FANTOZZI;

udito l’Avvocato UBERTINI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva, con sentenza non definitiva, la domanda proposta da C.G. ed avente ad oggetto la condanna della societa’ Fondiaria Sai al pagamento in suo favore, in relazione al rapporto di agenzia tra loro intercorso dal 1 gennaio 1996 al 29 febbraio 2000, di differenze provvigionali sulle polizze R.C. automobili conseguenti al mancato computo nei premi, su cui calcolare la relativa percentuale di provvigione, dei contributi obbligatori rispettivamente dovuti al Servizio sanitario nazionale ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Con successiva sentenza definitiva la predetta Corte condannava la societa’ in epigrafe al pagamento in favore del C. della somma di Euro 106.330,10, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di entrambi i gradi del giudizio.

I giudici di secondo grado ponevano a base della decisione sull’an il rilievo fondante che la clausola dell’Accordo nazionale, applicabile nella specie, andava interpretata nel senso che i premi, su cui calcolare la provvigione,che secondo la previsione pattizia erano quelli al netto di “tasse ed imposte”, includeva anche il contributo per il Servizio sanitario nazionale e quello per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, in quanto tali contributi, pur avendo natura tributaria, non potevano essere fatti rientrare nel concetto, e di tassa e d’imposta. Sulla base, poi, di consulenza tecnica d’ufficio, i giudici di appello, determinavano il quantum dovuto di cui alla sentenza definitiva.

Avverso tali sentenze la societa’ ricorre in Cassazione deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria.

L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura la societa’, denunciando vizio di motivazione in merito alla interpretazione dell’art. 3 dell’accordo nazionale agenti, allega che la Corte territoriale ha omesso di ricercare la comune volonta’ delle parti rimanendo legata al mero dato letterale non prendendo in considerazione il comportamento complessivo, la ratio della norma, l’intero contenuto del contratto e l’effettiva natura giuridica dei contributi di cui e’ causa.

Con il secondo motivo la ricorrente, prospettando vizio di motivazione in merito alla qualificazione della natura giuridica dei contributi in questione, assume, richiamando la dottrina tributaristica, la illogicita’ della sentenza impugnata laddove si afferma che, pur avendo detti contributi natura tributaria, non rientrano nel novero delle tasse e delle imposte nelle quali i tributi si ripartiscono.

Con la terza censura la societa’, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365 c.c., dell’art. 2067 c.c., della L. n. 526 del 1982, art. 8, comma 2, della L. n. 990 del 1969, artt. 11 bis e 31, e della L. n. 41 del 1986, art. 31, rileva che la Corte del merito si e’ limitata ad una interpretazione letterale della disposizione contrattuale, violando altresi’ anche le norme che disciplinano i contributi per il Servizio sanitario nazionale e per il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Ne’, sottolinea la societa’, la Corte del merito ha tenuto conto che il corrispettivo spettante agli agenti viene determinato su quella parte del premio di polizza che costituisce effettivamente e concretamente il corrispettivo di quest’ultima e, quindi, al netto delle mere partite di giro di natura tributaria.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 973 del 1970, art. 20, dell’art. 1882 c.c., della L. n. 526 del 1982, art. 8, della L. n. 990 del 1969, art. 11 bis, della L. n. 1216 del 1961, del D.L. n. 175 del 1995, art. 146, del D.L. n. 173 del 1997, art. 45 e dell’art. 1748 c.c., lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte del merito, delle norme “tecniche” in materia di contributi al SSN ed FGVS, nonche’ delle norme assicurate.

I quattro motivi, da esaminare insieme perche’ connessi, sono fondati.

Occorre precisare che, essendo qui impugnata una sentenza pubblicata prima del 2 marzo 2006 (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2), il sindacato di questa Corte sull’interpretazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, resa dal giudice del merito, e’ limitato alla violazione delle norme codicistiche di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg.) ed ai vizi di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Orbene, i quattro motivi di ricorso sono fondati nella parte in cui denunciano la violazione del canone ermeneutico di rispetto della comune intenzione delle parti, da intendere non quale fatto psicologico interno bensi’ come volonta’ esteriormente riconoscibile alla stregua del significato delle parole adoperate dai contraenti, e comunemente accettato (art. 1362 c.c., comma 1). Il canone dell’art. 1362 c.c. cit. deve ritenersi violato anche quando ad un termine giuridico adoperato dai contraenti l’interprete attribuisca un significato diverso da quello accolto dal legislatore convalidato dall’usus fori, ossia rivelato dal c.d. diritto vivente.

Nel caso di specie si trattava di interpretare una clausola di contratto collettivo secondo cui la provvigione dell’agente, incaricato di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione, doveva essere calcolata sui premi dovuti dall’assicuratore, dove il termine premi escludeva espressamente “tasse e imposte”.

La questione sottoposta dalle parti al giudice di merito, ed ora dal ricorrente a questa Corte, consisteva nello stabilire se i contributi per il Servizio sanitario nazionale e per il Fondo generale vittime dello Stato fossero da riportare estensivamente all’espressione “tasse e imposte” ovvero, e piu’ precisamente, se il “premio” dovuto all’assicuratore potesse comprendere la somma corrispondente a detti contributi.

La sentenza d’appello qui impugnata si e’ espressa in questo secondo senso, ma in cio’ la Corte del merito ha errato in diritto e non e’ incorsa in un semplice vizio formale di motivazione nel discorso ricostruttivo della comune intenzione delle parti (Cfr. Cass. 17 maggio 2005 n. 10303).

Infatti il premio dovuto dall’assicurato all’assicuratore (art. 1882 c.c.) e’ la somma intascata dal secondo, e diretta, insieme a quelle versate dagli altri assicurati, a coprire il rischio proprio della causa negoziale, onde non puo’ comprendere somme che l’assicuratore e’ obbligato a versare ad altri soggetti, tra le quali i contributi dovuti ad enti pubblici.

Integra, pertanto, errore di diritto, l’aver incluso nella nozione giuridica di detto premio somme di danaro, quali i contributi obbligatori dovuti al Servizio sanitario nazionale ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada, non costituenti corrispettivo del contratto di assicurazione e per di piu’ destinate a soggetti diversi dall’assicuratore.

Deve, quindi, affermarsi l’illegittimita’ della interpretazione dell’Accordo Nazionale Agenti proposta nella sentenza impugnata, non potendo rientrare nella nozione giuridica di “premio assicurativo”, cui le parti contraenti si sono espressamente riferite, somme di danaro non remunerative del rischio assicurato, quali i predetti contributi.

Il ricorso, in conclusione, va in base alle esposte considerazioni e nel senso indicato, accolto.

Conseguentemente le sentenze impugnate vanno cassate e la Corte non essendo necessari ulteriori accertamenti, puo’ decidere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel merito, onde la domanda originaria del resistente va respinta.

La natura del tema trattato e la novita’ della questione inducono a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa le sentenze impugnate e decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria di C. e compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA