Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11141 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27805-2019 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO

GOIRAN, 23, presso lo studio dell’avvocato UGO SARDO, rappresentata

e difesa dall’avvocato VITO CALDIERO;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1391/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso preavviso di iscrizione ipotecaria affermando che, avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario, i suoi beni potevano essere aggrediti solo nei limiti dell’asse ereditario;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente, ritenendo che non fosse stata offerta la prova dell’incapienza del patrimonio ereditario rispetto al credito tributario;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente ritenendo che la limitazione della responsabilità nei limiti dei beni ereditari andava dedotta al momento in cui veniva notificata la cartella di pagamento, con la notifica della quale si chiedeva alla parte contribuente l’adempimento del credito tributario senza alcun limite: la mancata opposizione di tale qualità importa che essa si sia cristallizzata come pretesa nei confronti della contribuente senza limitazione alcuna e l’atto di appello non contiene censure a questa parte di motivazione che precede logicamente ogni argomentazione riguardante la validità dell’accettazione con beneficio di inventario;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe esaminato in alcun modo le censure svolte dall’appellante, in quanto nell’appello la parte ricorrente avrebbe lamentato che chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario risponde solo entro il valore dei beni ereditati.

Il motivo è infondato.

Infatti, questa Corte ha affermato che:

in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass. n. 13102 del 2017; Cass. n. 12759 del 2018).

Ebbene, nel caso di specie, poichè oggetto dell’impugnazione è il preavviso di iscrizione ipotecaria, tale atto è stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, con la quale si chiedeva alla parte contribuente l’adempimento del credito tributario senza alcun limite: come correttamente affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, conformemente al principio di diritto sopra riportato, la mancata impugnazione di suddetta cartella ha reso inammissibile l’impugnazione del successivo preavviso di iscrizione ipotecaria consistente nella doglianza di vizi inerenti la cartella già notificata e non opposti nei termini.

A questo punto è evidente che la doglianza della ricorrente, secondo la quale la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe esaminato in alcun modo le censure svolte dall’appellante, in quanto nell’appello la parte ricorrente avrebbe lamentato che chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario risponde solo entro il valore dei beni ereditati, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., sono infondate, perchè tale doglianza è stata presa in considerazione e ha avuto una risposta implicita ma esauriente laddove la Commissione Tributaria Regionale afferma che l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto successivo per mancata impugnazione dell’atto presupposto precede logicamente ogni argomentazione riguardante la validità dell’accettazione con beneficio di inventario.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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