Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11141 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 210/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA, 19, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avv. SISTO FRANCESCO PAOLO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PERUGIA DEL 15/5/09, depositata il 03/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Cassa di Risparmio Orvieto s.p.a. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in tema di impugnazione di diniego di rimborso di indebito versamento a titolo di Irap per l’anno 2002, la C.T.R. Umbria confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente), affermando che l’addizionale dell’1% prevista dalla L.R. Lazio n. 34 del 2001 (della quale la contribuente aveva reclamato il rimborso) non era applicabile all’anno 2002 in quanto: la citata L.R. Lazio n. 34 del 2001 era entrata in vigore nel 2002; l’art. 3 dello statuto del contribuente afferma il principio della irretroattività delle disposizioni tributarie; la citata L. n. 34 non reca una espressa regola di eccezionale retroattività, limitandosi a prevedere all’art. 5 che le aliquote addizionali vengono applicate a far data dal 1 gennaio 2002.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, L. n. 212 del 2000, art. 3 e L.R. Lazio n. 34 del 2001, art. 5, comma 1, la ricorrente rileva che l’addizionale dell’1% prevista dalla L.R. Lazio n. 34 del 2001 era applicabile all’anno 2 002, prevedendo la suddetta legge una deroga espressa al principio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3) è manifestamente fondato.

Premesso che, secondo la Corte Costituzionale, non esiste un principio costituzionale di irretroattività della legge tributaria fondato sul parametro di cui all’art. 23 Cost. e non hanno rango costituzionale – neppure come norme interposte – le previsioni della L. n. 212 del 2000 (v. da ultimo C. cost. sent. n. 58 del 2009) ed inoltre che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in base alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, che ha codificato in materia fiscale il principio di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 disp. gen., va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista (v. tra le altre Cass. n. 5915 del 2003), occorre evidenziare che nella specie la L.R. Lazio n. 34 del 2001, art. 5, comma 1, entrata in vigore il 13-01-02, espressamente prevede l’applicabilità delle nuove aliquote Irap a far data dal 1 gennaio 2002, e quindi espressamente prevede (in contrasto con quanto disposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3) che la modifica all’aliquota del tributo periodico si applichi non a partire dall’anno successivo, bensì a decorrere dall’anno in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono.

E’ poi appena il caso di evidenziare che l’espressa previsione di retroattività sussiste quando sia, come nella specie, espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia necessario (come invece sembra ritenersi nella sentenza impugnata) che tale disposizione sia anche qualificata come “regola di eccezionale retroattività”.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Atteso l’esito dei giudizi di merito (testimoniante possibili dubbi esegetici in materia), si compensano le relative spese. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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