Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11141 del 08/05/2017

Cassazione civile, sez. un., 08/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D�ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26736-2016 proposto da:

L.R.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato G.F.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,

depositata in data 18/10/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato G.F..

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con ordinanza n. 166 pubblicata il 18/10/2016, ha dichiarato inammissibile l’istanza – depositata il 17/10/2015 – di revisione della precedente sentenza di condanna alla sanzione della censura, pronunciata nei confronti del dottor L.R.G. magistrato con attuali funzioni di sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Campobasso – dalla medesima Sezione il 12/05/2006 (poi passata in giudicato per il rigetto del ricorso dell’incolpato alle Sezioni Unite della Cassazione in esito all’udienza del 16/10/2007: Cass. Sez. U. 28/12/2007, n. 27174), per l’illecito disciplinare di cui al R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 di grave mancanza ai doveri di correttezza, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato, in relazione a due episodi dell'(OMISSIS), un primo di impropria critica all’operato di una collega ed un altro per ripetuti tentativi di interferenza in un procedimento penale in corso, nel quale vi era interesse anche personale della moglie, mediante acquisizione di notizie riservate o di atti.

2. Più in particolare, nel contesto di una inchiesta relativa al rilascio di concessioni stagionali di aree demaniali del litorale di (OMISSIS) per finalità turistiche, alle quali era interessata pure la moglie del L.R. a titolo personale e quale rappresentante di una società, si era innestata una campagna di stampa ed una denuncia sporta il (OMISSIS) da un esponente politico locale, che avevano coinvolto, a forti tinte, anche il detto magistrato, “personaggio molto noto per aver svolto le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica in quel circondario fino al (OMISSIS)”; ed all’esito di ampia istruttoria la sezione disciplinare aveva ritenuto, con la sentenza di condanna alla censura, il medesimo L.R. responsabile del duplice addebito così descritto nel capo di incolpazione:

“… nel mese di (OMISSIS), avendo avuto conoscenza che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di (OMISSIS) – ufficio presso il quale il medesimo aveva svolto in precedenza funzioni di sostituto procuratore sino al (OMISSIS) – si stavano svolgendo indagini nell’ambito di un procedimento penale relativo al rilascio di concessioni stagionali di aree demaniali del litorale di (OMISSIS) per finalità turistiche, concessioni alle quali era anche interessata la propria moglie D.N.P., sia a titolo personale che quale legale rappresentante di una società:

1) si recava a parlare con il sostituto procuratore dott.ssa S.I., che reggeva l’ufficio durante il congedo ordinario del Procuratore della Repubblica di (OMISSIS), e alla medesima esternava le proprie critiche sulle capacità professionali del magistrato incaricato delle indagini di cui sopra, dott.ssa M.A.R., a suo dire politicamente vicina all’ex sindaco del Comune e all’assessore comunale M.N.; in tale occasione prospettava esplicitamente che il procedimento sarebbe stato attivato su iniziativa dei detti T.G. e M.N., dal medesimo inquisiti in passato e considerati suoi nemici e avvalorava le critiche alle capacità professionali del sostituto M.A.R. col riferimento alle indagini svolte dalla predetta, a suo dire in modo particolarmente severo con riferimento ad un caso di ipotizzato omicidio volontario che aveva interessato il figlio di un suo amico;

2) non esitava a cercare di interferire nelle sopra indicate indagini relative alle concessioni balneari cercando di ottenere notizie riservate sulle stesse dal maresciallo dei Carabinieri addetto alla Sezione PG della Procura di Vasto A.V., nonchè richiedendo ai Marescialli della medesima Aliquota PG-CC I.C. e G.F. copia di precedenti atti di indagine svolti nei confronti dei detti T.G. e M.N. nonchè copia di atti relativi ad un presunto uso di sostanze stupefacenti da parte del consigliere comunale B.G., politicamente vicino ai predetti”.

3. A sostegno dell’istanza di revisione il L.R.:

– ricordò di essersi, nel precedente giudizio disciplinare, difeso deducendo: da un lato, la natura privata del primo intervento, quello presso il procuratore della Repubblica f.f., volto a dolersi di un’ingiusta attenzione, nei confronti suoi e di persone a lui legate, da parte della collega titolare delle indagini in un clima di ostilità ambientale promosso a causa delle sue precedenti iniziative; dall’altro lato, la non veridicità delle relazioni del maresciallo A. e delle dichiarazioni degli altri dichiaranti a suo danno, tutte frutto del clima di ostilità ambientale nei suoi confronti e pertanto inattendibili;

– addusse quali fatti nuovi elementi sopravvenuti alla sentenza di condanna disciplinare, che appunto comprovavano, a suo dire, le sue tesi originarie circa il sospetto, rappresentato fin dal primo momento, dei sentimenti di avversione nei suoi confronti quale causa delle pregiudizievoli iniziative ai suoi danni da parte del sostituto M., nonchè circa la falsità delle dichiarazioni o comunque l’inattendibilità dei sottufficiali assunti quali testimoni; e tra questi le prove:

dell’ingiustizia dell’indagine ai suoi danni, mediante la definitiva sua assoluzione da ogni addebito; del malanimo o delle macchinazioni ai suoi danni, mediante le sentenze definitive di calunnia e diffamazione in cui lui stesso era parte offesa; della parzialità dei CC della sez. P.G. della Procura, desumibile quanto meno da successive dichiarazioni di un avvocato.

4. La Sezione disciplinare, inquadrata l’impostazione difensiva dell’istanza di revisione nell’enfatizzazione dell’ingiustizia delle iniziative intraprese contro il L.R., ha premesso l’irrilevanza delle prove e degli argomenti addotti per la revisione, se finalizzati a dimostrare l’infondatezza dell’ipotesi investigativa che all’epoca venne formulata, dapprima, a carico della moglie del condannato e, in seguito, nei confronti di quest’ultimo, per poi ricordare che la sentenza disciplinare del 2006 aveva potuto prescindere totalmente da qualsiasi valutazione di merito riferita al contenuto dell’indagine, ricordando come quella avesse preso in espressa considerazione: quanto al primo addebito, l’aspetto deontologicamente scorretto di un’intromissione nell’attività inquirente con modalità almeno in un primo momento del tutto improprie, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni addotte a sua difesa, anche in relazione al limitato contesto ambientale in cui egli da tempo operava ed alla stima che si era guadagnato per la sua pregressa attività, come pure alla specifica indagine, che comunque vedeva coinvolta per interessi economici in prima persona la moglie; quanto al secondo addebito, la gravità dell’impiego di strumenti confidenziali e diretti per acquisire informazioni riservate su procedimenti in corso.

5. Analiticamente, poi, la qui gravata ordinanza ha preso in esame sia i dedotti travisamenti ed errori di fatto imputati alla sentenza di cui si chiedeva la revisione, sia i “numerosi fatti nuovi”, cioè le “sentenze passate in giudicato, testimonianze e annotazioni di polizia giudiziarie” che avrebbero dovuto fondare una nuova celebrazione del giudizio disciplinare: e tuttavia nell’adduzione dei primi ha ravvisato un non consentito tentativo di riesame nel merito, in relazione ora a documenti riferiti a tempi successivi all’epoca dei fatti e, quindi, non solo correttamente qualificati irrilevanti dalla sentenza di cui si chiedeva la revisione, ma soprattutto non ulteriormente rivedibili, ora ad espresse comparazioni di materiale probatorio e di ipotesi fattuali alternative, tanto da escludere ogni fattispecie di travisamento del fatto, se correttamente intesa; dei secondi, invece, analiticamente esaminati, ha escluso la rilevanza, ora perchè relativi a fatti successivi a quelli oggetto di addebito disciplinare (documenti allegati all’istanza di revisione nn. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16), ora perchè (documenti allegati all’istanza di revisione n. 10 e, con maggiore ampiezza, n. 11) la fondatezza delle ragioni del L.R. non costituivano oggetto della valutazione dell’illecito per essersi questo perfezionato nel momento in cui il magistrato ha scelto di far valere le proprie ragioni con modalità improprie, ora perchè il radicato malanimo nei confronti del L.R., quand’anche ritraibile ipotesi peraltro tutt’altro che certa, per una serie di dubbi e cautele accuratamente prospettate e suffragate pure da un richiamo a Cass., sez. 5 pen., n. 6480/15 – dalla dichiarazione resa da tale avv. D.R.G. al p.m. di Bari (allegato 17 all’istanza di revisione, con riscontri, però ritenuti dalla Sezione disciplinare non del tutto collimanti, agli allegati 18 e 19), riguardava solo uno dei dichiaranti, ora infine perchè la situazione interna alla sezione di P.G. della Procura non è stata apprezzata come specificamente collegata agli episodi di interesse (documenti allegati 20, 21 e 22).

6. Pertanto, la Sezione disciplinare ha escluso la rilevanza dell’assoluzione del L.R. nei vari procedimenti penali ai quali è stato sottoposto, “non potendosi ipotizzare una sorta di causa di giustificazione del suo agire che trovi fondamento nella – asserita strumentalizzazione ai suoi danni delle indagini giudiziarie”, tanto da qualificare irrilevanti tutte le prove nuove indicate nella richiesta di revisione, perchè relative a fatti successivi o, soprattutto, distinti da quelli per i quali si è proceduto in sede disciplinare, cosicchè la loro acquisizione non escluderebbe l’addebito; mentre gli altri vizi logici o motivazionali sono stati qualificati estranei al “perimetro riservato al potere di revisione”.

7. Per la cassazione di tale ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ricorre oggi il dott. L.R., affidandosi ad un motivo articolato su di una duplice rubrica, di “inosservanza ed erronea applicazione del citato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25” e di “carenza ed illogicità della motivazione”, con espresso richiamo all’art. 606 c.p.p., lett. a) ed e).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le doglianze del ricorrente si muovono lungo due direttrici, tendendo ad “un nuovo giudizio e ad una nuova, diversa e più favorevole all’incolpato, valutazione delle prove poste a base della condanna, quantomeno a livello di valutazione soggettiva anche a ragione della evidente “aggressione giudiziaria calunniosa e diffamatorià subita… giustificativa della legittimità delle due condotte oggetto di incolpazione disciplinare” (v. piè di pag. 13 del ricorso).

2. In primo luogo, egli sostanzialmente contesta l’ampiezza della concreta valutazione posta in essere dalla Sezione disciplinare nella fase di delibazione conclusa con la gravata ordinanza, nonostante ad essa dovesse ritenersi preclusa, in limine, una così penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato invece al successivo vero e proprio giudizio di revisione; sottolinea che tutti gli elementi nuovi, da lui addotti a sostegno dell’istanza di revisione, erano rivolti a provare l’elemento psicologico che aveva sorretto la sua condotta durante il colloquio con il procuratore f.f., oggetto della prima incolpazione, nonchè la falsità delle dichiarazioni poste a base della condanna per la seconda; contesta partitamente nel merito le valutazioni della Sezione disciplinare sull’irrilevanza delle circostanze oggetto dei documenti prodotti, a tal fine sostenendo che, almeno ai soli fini dell’ammissibilità astratta del ricorso, la conoscenza dei “nuovi fatti” (soffermandosi in particolare sulla circostanza delle dichiarazioni dell’avv. D.R. – allegato 17 all’istanza di revisione – e sull’ampia disamina svolta dalla Sezione disciplinare per escluderne la rilevanza) che quelli rappresentavano avrebbe potuto comportare un diverso, più favorevole per lui, giudizio di responsabilità con revoca e/o modifica della sanzione irrogata, ma pur sempre secondo un giudizio riservato alla seconda fase della procedura.

3. In secondo luogo, egli, ampiamente riesaminando il materiale istruttorio offerto già alla Sezione disciplinare con l’istanza di revisione, ribadisce che i fatti, benchè documentati e talvolta accaduti in tempo successivo a quelli per cui era causa, documentano la determinazione dei testimoni di nuocergli e che in tale contesto la loro attendibilità doveva essere esclusa, anche per la totale pretermissione di una testimonianza (il teste S., all’ud. 10/03/2006, che aveva smentito la versione del teste G.) pure favorevole, invece, alla tesi difensiva di esso ricorrente.

4. Il ricorso non può trovare accoglimento, dovendo reputarsi correttamente pronunziata l’inammissibilità dell’istanza di revisione.

5. In primo luogo, deve escludersi che possa rilevare l’ampiezza della valutazione della Sezione disciplinare nella fase di delibazione dell’istanza di revisione, ovvero in sede rescindente: come già queste Sezioni Unite hanno avuto modo di statuire (Cass. Sez. U. 24/03/2014, n. 6826), “atteso che il D.Lgs. n. 109 del 2006,… art. 25, comma 7, prevede che “la sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare””, “la possibilità che la Sezione disciplinare dichiari l’istanza manifestamente infondata altro significato non può avere che quello di consentire una valutazione prognostica in ordine alla possibile incidenza delle prove delle quali si lamenta la mancata valutazione in ordine alla decisione oggetto della istanza di revisione, nel senso che quelle prove possano condurre ad escludere l’illecito”.

6. Per quanto più o meno sia ampia la valutazione in concreto operata, del resto, non si ha modo di vedere – nè del resto viene allegata – alcuna violazione dei diritti del condannato in una cognizione approfondita da parte della sezione disciplinare in fase rescindente, ove – come accaduto nella specie – rettamente finalizzata in modo esclusivo ad escludere la manifesta fondatezza dell’istanza; ben potendo – in difetto, se non altro nella fattispecie concreta, di specifiche diverse deduzioni – applicarsi anche in tal caso il principio generale per il quale la parte non ha diritto al rispetto rigoroso delle norme processuali, a meno che non alleghi e poi provi che dalla loro violazione sia derivata una lesione sostanziale ed effettiva del suo diritto, ovvero sia stata compromessa o limitata l’estrinsecazione del suo diritto di difesa. Invero, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicchè è inammissibile l’impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2015, n. 26831); o, in altri termini, va qui ribadito il generale principio di diritto processuale (Cass. 07/03/2017, n. 5630; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13/07/2007, n. 15678), per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio.

7. Quanto al resto, l’ammissibilità della revisione è stata correttamente esclusa sul duplice assorbente profilo:

– che non può ipotizzarsi, neppure quanto all’elisione dell’elemento psicologico e tanto meno – va qui soggiunto, se del caso così integrata la motivazione della gravata ordinanza – sotto un profilo putativo, una sorta di causa di giustificazione della condotta che trovi fondamento nella – reputata – strumentalizzazione delle indagini giudiziarie ai danni dell’incolpato;

– che i fatti nuovi non incidono sull’obiettiva improprietà delle condotte, nè svalutano l’efficacia probatoria degli elementi a suo tempo acquisiti a comprova di queste, perchè in sede di revisione non è ammessa la rivisitazione dell’attendibilità di un testimone (secondo quanto espressamente motivato dalla qui gravata ordinanza, con richiamo a specifico precedente di questa Corte in tema di revisione penale), nè è consentita la rivisitazione del materiale istruttorio già a suo tempo complessivamente valutato, se non – anche qui, se del caso, così integrata la motivazione della qui gravata ordinanza quando si escluda l’ontologica esistenza dei fatti storici provati.

8. Sotto il primo profilo, è corretta e congrua la motivazione del giudice disciplinare in ordine all’inescusabilità della condotta di chi, proprio in quanto magistrato residente ed operante da tempo in un centro di dimensioni relativamente modeste, tanto da potervisi definire influente ed autorevole pure per le indagini di grande notorietà fino ad allora svolte, ha adottato iniziative del tutto improprie perchè informali e al di fuori di ogni canale istituzionale e formale per reagire a, ovvero tentare di influire su, di un’inchiesta di grande risonanza mediatica locale che coinvolgeva anche interessi personali della moglie, mettendo in cattiva luce la collega sostituto procuratore che la conduceva o interferendo sugli ufficiali di p.g. che vi erano coinvolti: inescusabilità confermata dal passaggio motivazionale sulla sussistenza di una chiara dimostrazione di piena consapevolezza di quali fossero i passaggi formali da porre in essere, siccome poi, ma soltanto in un secondo momento, appunto adottati dall’interessato; e dal passaggio motivazionale sull’evidente pericolo per la percezione della sua correttezza o della relativa apparenza e sul rischio di appannamento dell’immagine e dell’apparenza di imparzialità ed indipendenza dei magistrati della Procura coinvolti nelle indagini alle quali l’incolpato era interessato.

9. In tale contesto, non solo la ferma convinzione sulla sussistenza, ma neppure per avventura l’effettiva obiettività della circostanza di essere vittima di un clima ostile o finanche di una studiata macchinazione non è, con ogni evidenza, di per sè sola idonea ad escludere l’elemento soggettivo, nemmeno a livello putativo ovvero di giustificazione della pure erronea convinzione di insussistenza dell’illegittimità o del disvalore della condotta. Infatti, al magistrato – per di più, al magistrato esperto, quale è univocamente e reiteratamente disegnato il L.R. in tutti gli atti del procedimento disciplinare, fino a valergli positiva considerazione all’atto dell’irrogazione della sanzione – ben può richiedersi, per la delicatezza delle funzioni svolte, un particolare, se non più marcato di quanto normalmente si chieda all’uomo comune, autocontrollo in occasione delle reazioni alle iniziative nei suoi confronti, quand’anche – se non perfino soprattutto ove mai – ingiustificate, a comprova della sua permanente soggezione all’obbligo di rispettare per quanto più possibile le forme imposte dalla legalità, oltretutto a tutela del peculiare prestigio dell’ordine giudiziario (come rimarcato da Cass. Sez. U. 28/12/2007, n. 27174, pronunciata proprio nella vicenda in esame e nei suoi confronti), al quale egli appartiene ed al valore della necessaria apparenza del quale deve, in modo permanente, contribuire con la propria condotta e secondo le regole dettate dalle norme disciplinari (nella specie riconducendosi i due capi di incolpazione oggetto della condanna, rispettivamente, alle oggi tipizzate figure di illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. d) ed e) come riconosciuto dalla stessa ordinanza qui gravata, al punto 1 della sua motivazione).

10. Quanto all’attendibilità dei testimoni, poi, a ben vedere l’odierno ricorrente non si fa carico dell’espressa ratio decidendi della qui gravata ordinanza, a mente della quale il giudizio di attendibilità di un dichiarante, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sè, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che non si contesti la reale esistenza del fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Cass. pen. 17/02/2016, n. 6480, imp. Pullarà): ratio decidendi che, oltre a non essere espressamente impugnata in quanto tale, è del resto conforme alla giurisprudenza penale formatasi sul punto (nello stesso senso: Cass. pen. 13/03/2009, n. 11261, imp. Caridi; Cass. pen. 15/04/2014, n. 16458, imp. La Rosa); e, se è vero che tale giurisprudenza si riferisce specificamente ai collaboratori di giustizia, è pur vero che in generale il testimoniale escusso, alla pari di tutto il materiale istruttorio, non può essere rimesso in discussione in quanto tale, cioè quanto ai suoi propri caratteri di verosimiglianza, concludenza ed attendibilità, perchè tanto implicherebbe l’espressione di un nuovo giudizio di fatto, invece ed appunto istituzionalmente precluso nella revisione: la quale non può mai avere ad oggetto la mera rivalutazione di fatti già esaminati, nonchè della fondatezza giuridica delle ragioni e delle conclusioni della precedente pronuncia (per tutte: Cass. Sez. U. 24/03/2014, n. 6826; Cass. Sez. U. 17/02/2009, n. 3760).

11. Infatti, nel giudizio di revisione, come in ogni mezzo di impugnazione straordinario, è sempre preclusa la rivalutazione del medesimo materiale probatorio già scrutinato dai giudici del merito nel corso del processo concluso con la sentenza passata in giudicato formale (e divenuta pertanto irrevocabile), a meno che lo strumento di impugnazione straordinario non miri appunto a fornire la prova dell’insussistenza, da intendersi però in senso ontologico e sulla base di fattori estrinseci, di elementi presi a base del giudizio di fatto posto a fondamento del giudizio di diritto, ontologica insussistenza che sola potrebbe rimettere in discussione la validità del secondo, quale dimostrazione della scorrettezza della premessa argomentativa su cui quest’ultimo si è fondato.

12. In definitiva, l’intangibilità delle valutazioni del materiale probatorio, rettamente acquisito e cioè nella misura in cui il dato fattuale od empirico è stato qualificato provato, è funzionale all’esigenza stessa di stabilità del giudicato e, in ultima analisi, alla tutela stessa del diritto di difesa e di uguaglianza di tutti dinanzi alla legge, coordinati con il principio, di matrice anche sovranazionale e convenzionale, di certezza del diritto (sulla cui ricostruzione, v. Cass. ord. 29/04/2016, n. 8472, soprattutto p.p. 7 e 8); e intangibile deve allora qualificarsi anche la valutazione dell’idoneità degli elementi istruttori a fondare la ricostruzione del fatto come pure quest’ultima in quanto da quelli derivata, in quanto rimesse entrambe ad un apprezzamento che deve rimanere riservato al giudice che, con immediatezza e prossimità rispetto al materiale probatorio, ha potuto prenderlo in considerazione per apprezzarne il grado di inferenza, cioè a quello del merito del procedimento concluso con la sentenza o pronunzia passata in giudicato.

13. Così, che i nuovi elementi possano inficiare l’attendibilità di uno o più dei testimoni sulla cui base sono stati ritenuti provati gli elementi oggettivi posti a base della seconda incolpazione non può rilevare ai fini della revisione, perchè nessuno di quegli elementi è in grado di fondare con certezza l’insussistenza della realtà storica dei fatti ricostruiti invece dalla sentenza disciplinare come esistenti e posti a base della seconda incolpazione (tentativo di ottenere notizie riservate dall’ A. sulle indagini per le concessioni balneari in cui era interessata anche la moglie; tentativo di ottenere dallo I. o dal G. copie di atti di precedenti indagini a carico degli autori degli esposti da cui quelle indagini erano partite e di atti di precedenti indagini per stupefacenti a carico di altro soggetto vicino a detti esponenti; irrilevanza della conoscenza o conoscibilità di alcune delle dette notizie, viste le modalità della condotta dell’allora incolpato).

14. Analoga conclusione vale a maggior ragione quanto alla lamentata pretermissione della deposizione del teste S., la cui rilevanza e decisività ai fini dell’assoluzione non solo e non tanto non è dato apprezzare in base al tenore letterale del ricorso a queste Sezioni Unite (che resta invero ben vago sul suo contenuto ed in particolare sulla specifica versione cui si sarebbe a suo tempo riferita), ma soprattutto viene meno in dipendenza della chiara indicazione, nella sentenza disciplinare oggetto di istanza di revisione, di una valutazione comparativa degli elementi istruttori acquisiti fino a quel momento, anche di quelli che mutuamente si escludevano per obiettiva incompatibilità, così componendo in una valutazione di fatto, incensurabile nelle impugnazioni successive e comunque in sede di revisione, ogni ulteriore rivisitazione anche di quella deposizione e del fatto che ne era oggetto.

15. Ove poi tali fatti nuovi fossero addotti ancora una volta sotto l’angolo visuale di una certa quale loro idoneità a giustificare l’atteggiamento psicologico dell’incolpato, varrebbe ancora una volta il principio di diritto già enunciato sopra, al punto 9: sicchè essi quand’anche denotassero un clima di autentica aggressione giudiziaria calunniosa e diffamatoria, per il quale altri sono gli strumenti di tutela – non potrebbero esimere, appunto neppure sotto il profilo dell’attenuazione o dell’elisione dell’elemento soggettivo o psicologico attesa la peculiare deontologia richiestagli in dipendenza delle sue funzioni, il magistrato dalle sue responsabilità disciplinari e comunque da una particolare cautela nella sua condotta: e, viene da soggiungere, soprattutto quando si tratta di intrattenere rapporti, quale magistrato già sostituto procuratore della Repubblica del luogo, con agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni e per procedimenti in corso; ciò che l’ordinanza qui impugnata riassume riprendendo, dell’amplissima motivazione della sentenza disciplinare, l’icastica espressione per la quale “il magistrato ha scelto di far valere le proprie ragioni con modalità improprie, che denotano scarsa prudenza e rispetto dei doveri di correttezza”.

16. In conclusione, correttamente la qui gravata ordinanza ha qualificato inammissibile l’istanza di revisione ed il ricorso non può che essere rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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