Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11140 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21472-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 28,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE SGAMBATO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ENRICO CERIANA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente, che svolgeva l’attività di procuratore per la Ernst & Young s.p.a., proponeva ricorso avverso diniego di rimborso IRAP per gli anni d’imposta dal 2012 al 2016 per un importo globale di 120.557,38 Euro;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente ritenendo che il contribuente svolgeva attività di lavoratore autonomo, dotato di poteri decisionali e organizzativi per la Ernst & Young s.p.a. della quale era, peraltro, socio, avvalendosi della struttura di quest’ultima, producendo in tal modo un reddito personale rilevante, con consistenti costi ripetitivi per tale finalità, il che denoterebbe un quadro organizzativo che, eventualmente, avrebbe dovuto il contribuente stesso contestare, dimostrando il contrario, circostanza che nel caso di specie non si è verificata;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP sul presupposto che il contribuente si è avvalso di una struttura organizzativa riferibile ad un soggetto terzo;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP sul presupposto che il contribuente abbia prodotto un reddito personale rilevante con consistenti costi ripetitivi per tale finalità.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente solo formalmente dedotto una violazione di legge e avendo in realtà invece chiesto a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di appello. Il rimettente infatti, nel rispetto dei dettami di Cass. SU n. 23745 del 2020 e dell”onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), ha indicato la norma di legge di cui intendeva lamentare la violazione (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2), ne ha esaminato il contenuto precettivo anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte e lo ha raffrontato con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (ad esempio laddove si afferma che “i giudici di appello anno erroneamente assimilato l’ipotesi in cui un contribuente sia titolare di un’autonoma struttura organizzativa a quella in cui lo stesso si avvalga della struttura organizzativa di un soggetto terzo”) espressamente richiamate al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo.

Il primo motivo è fondato.

Considerato infatti che questa Corte, in tema di significato dell’espressione “autonoma organizzazione” in tema di IRAP, si è così recentemente espressa:

in tema di IRAP il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (Cass. n. 21906 del 2020; Cass. n. 9811 del 2019; Cass. n. 9786 del 2018);

per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la soggettività passiva all’imposta di un avvocato che, collaborando presso importanti studi legali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità: Cass. n. 21906 del 2020; Cass. 16 febbraio 2017, n. 4080; Cass. 9 aprile 2019, n. 9811);

in tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione (fattispecie relativa ad un socio della società di revisione Ernst & Young, presso la quale svolgeva la propria attività: Cass. n. 15746 del 2010);

considerato che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha irragionevolmente tratto un argomento a favore della sussistenza di una autonoma organizzazione dalla circostanza che il contribuente era socio della Ernst & Young s.p.a. e si avvaleva della struttura di quest’ultima, prescindendo da un’analisi circa una sua propria attività di organizzazione;

ritenuto pertanto che, fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione e assorbe il secondo; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

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