Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11140 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26456/2009 proposto da:

EQUITALIA SESTRI SPA (OMISSIS), Agente della riscossione per le

province di Asti, Biella, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona,

Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola, ed appartenente al gruppo

Equitalia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GAVINO Ersilio,

CALISI GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO NICROM DI PREVIATO BENITO & C. SNC;

– intimata –

avverso il decreto n. 271/09 V.G. del TRIBUNALE di VERBANIA

dell’8/10/09, depositato il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Equitalia Sestri s.p.a. propone ricorso per cassazione, successivamente illustrato da memoria, nei confronti del Fallimento Micron s.n.c. di Previato Benito & C. (che è rimasto intimato) e avverso il decreto col quale il Tribunale di Verbania, decidendo sull’opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato, ammetteva al passivo gli importi relativi all’Irap solo in via chirografaria.

2. Giova preliminarmente rilevare che il ricorso è stato notificato a mezzo posta e che la ricorrente non ha prodotto, neppure successivamente al deposito del ricorso ovvero nel corso dell’adunanza in Camera di consiglio, l’avviso di ricevimento nè risulta avere chiesto una rimessione in termini per tale produzione, con la conseguenza che, non avendo la parte intimata resistito, deve ritenersi mancante la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione (v. SU n. 627 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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