Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11140 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 19/04/2019), n.11140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AMASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3161-2018 proposto da:

S.G., nella qualità di erede di F.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 84, presso lo

studio dell’avvocato LAURA RUMINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ETTORE STRAPPELLI;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 606/2017 del ‘TRIBUNALI’ di ASCOLI PICENO,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 606/2017, in riforma delle statuizioni di prime cure, ha accolto la domanda proposta da L.G., di restituzione delle somme pagate in favore di F.D., in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi revocato dalla Corte d’Appello di Ancona.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che la domanda restitutoria conseguente alla riforma in appello della sentenza di primo grado poteva essere proposta anche con autonomo giudizio.

Avverso tale sentenza ricorre, con un unico motivo, S.G., quale erede di F.D. deceduto nelle more del giudizio.

L.G. non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 336 c.p.c. e art. 2964 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per difetto di sussunzione, per non avere, in particolare, il Tribunale rilevato che la Corte d’Appello di Ancona, nel revocare il decreto opposto, aveva omesso di disporre la restituzione delle somme già corrisposte in forza del titolo revocato, non avendo il L. proposto domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della concessione di provvisoria esecuzione del decreto.

Da ciò, ad avviso della ricorrente, la violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte della sentenza impugnata, posto che la domanda di restituzione avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, con l’atto di appello del giudizio originario e non anche in separato giudizio.

Il motivo è infondato.

In caso di riforma di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la pronuncia di riforma non costituisce di per sè titolo esecutivo per la restituzione di quanto già versato in esecuzione della sentenza riformata, occorrendo a tal fine un’apposita domanda, che può essere proposta nel medesimo giudizio, ovvero in un giudizio distinto ed autonomo (Cass.18062/18; 12387/16).

Il diritto alla restituzione, peraltro, sorge direttamente dalla riforma della sentenza, che fa venire meno, con efficacia “ex tunc”, l’obbligazione di pagamento e impone il ripristino della situazione patrimoniale anteriore (Cass.3758/2007); tale diritto alla restituzione delle somme corrisposte in forza di titolo successivamente caducato, può dunque essere fatto valere anche in separato giudizio con autonoma domanda, senza che derivi alcuna preclusione dal mancato esercizio della domanda di restituzione nell’ambito del giudizio originario.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il L. è rimasto intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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