Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11140 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 06/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F., in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante

di POLLET SAS di Pollet geom. Flodi & C. elettivamente

domiciliato in

Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avv. PANARITI

Benito Piero, rappresentato e difeso dall’Avv. Degli Angeli Giovanni

e dall’avv.to PANARITI Benito Piero del foro di Belluno, come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BELLUNO, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, e’

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 587/04 del Tribunale di Belluno

del 12.10.2004 – 19.07.2005 nella causa n. 396 R.G. 2002;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

6.04.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Benito Piero Panariti per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. FUCCI Costantino,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 20.04.2002, P.F., in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante dalla POLLET SAS proponeva opposizione contro l’ordinanza – ingiunzione n. 11/2002, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Belluno aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 5.319,70 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione a violazioni amministrative riguardanti:

– omessa comunicazione alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego dell’assunzione di alcuni lavoratori (L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 2);

– omessa consegna della prescritta dichiarazione di assunzione (L. n. 608 del 1996, art. 9 bis comma 3);

-omessa effettuazione delle prescritte registrazioni sui libretti di lavoro (L. n. 112 del 1935, artt. 3 e 4);

-assunzione di lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro (L. n. 112 del 1935, art. 5).

Il tutto in relazione ad intermediazione vietata di manodopera ai sensi della L. n. 1369 del 1960.

L’opponente contestava la ricostruzione dell’Amministrazione eccependo l’insussistenza della intermediazione vietata in relazione all’attivita’ svolta dalla Ditta Zenuni e l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i lavoratori in questione Concludeva chiedendo l’annullamento dell’opposta ingiunzione.

L’opposta amministrazione costituendosi eccepiva l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

All’esito l’adito Tribunale di Belluno con sentenza n. 587 del 2004 respingeva l’opposizione, con la conseguente conferma dell’opposta ordinanza – ingiunzione.

Il P.F. ricorre per Cassazione articolato su un solo motivo. La DPL di Belluno resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 nonche’ omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il ricorrente in particolare contesta l’impugnata sentenza, sostenendo che la DPL non aveva provato i fatti costitutivi della sua pretesa, con cio’ violando il principio fissato dall’art. 2697 c.c., tanto piu’ che lo stesso Tribunale di Belluno, pronunciandosi in sede penale, con sentenza n. 375 del 2004 – passata in giudicato, aveva escluso l’esistenza dell’illecito di cui alla L. n. 1369 del 1960 e di un rapporto di lavoro subordinato tra P.F. e R. E., uno dei lavoratori indicati nell’ordinanza – ingiunzione.

Le esposte censure sono infondate.

L’impugnata sentenza ha ritenuto provata, sulla base del materiale probatorio acquisito, l’intermediazione di manodopera, essendo emerso che la ditta Zenuni impiegava, per l’esecuzione delle opere murarie, materiali ed attrezzature (gru e silos) forniti dalla ditta Pollet a titolo del tutto gratuito.

La stessa sentenza ha ritenuto non rilevante la richiamata decisione penale, osservando che essa non si era soffermata sulle implicazioni derivanti nella fattispecie concreta dall’applicazione della L. n. 1369 del 1960, che avrebbero potuto, se esaminate, far giungere il giudice penale a diversa conclusione, quanto meno con riguardo alla qualificazione del rapporto lavorativo intercorso tra la ditta Pollet e la ditta Zenuni. Neppure l’esistenza di un formale contratto di subappalto e di fatture emesse dalla ditta Zenuni in relazione allo stesso era tale da portare ad escludere, secondo il giudice di merito, l’appalto di manodopera vietata.

Nel quadro probatorio cosi’ delineato e ricostruito nessun decisivo valore e’ stato dato al fatto che la ditta Zenuni fosse regolarmente iscritta nel registro delle imprese artigiane. Coerenti e logiche sono quindi le conclusioni dell’impugnata sentenza (pag. 10 e pag.

11) circa la mancanza di una autonoma organizzazione della ditta Zenuni, il cui personale era soggetto alle precise direttive del capocantiere della ditta Pollet, dell’architetto che seguiva i lavori ovvero dello stesso P.. A tale valutazione delle risultanze istruttorie, sostenuta, come gia’ detto, da congrua e logica motivazione, il ricorrente si e’ limitato ad opporre un diverso apprezzamento, non ammissibile in sede di legittimita’.

2. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese di giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 18,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori.

Cosi’ deciso in Roma, il 6 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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