Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1114 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8673-2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

5, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE APRILE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia – Ambito Provinciale di Ragusa – già

Direzione Generale Regionale per la Sicilia – Ufficio Scolastico

Provinciale di Ragusa), in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/03/2013 R.G.N. 1145/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso al Tribunale di Ragusa, M.G., collaboratore scolastico presso l’Istituto Professionale di Stato (OMISSIS), premesso di aver sempre svolto, dal 29 ottobre 2001, con continuità ed esclusività, le mansioni di amministratore e responsabile dell’area informatica e delle connesse apparecchiature in uso presso l’Istituto, avvalendosi della collaborazione di personale tecnico ed ausiliario, conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Direzione Generale Regionale per la Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa) e chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento nella categoria C, profilo di collaboratore tecnico, del c.c.n.l. di comparto ed il pagamento delle differenze retributive;

2. il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 458/2009, riconosceva il diritto del ricorrente al trattamento economico proprio del coordinatore tecnico di Area C con la decorrenza invocata e, con sentenza definitiva n. 79/2010, espletata c.t.u., condannava il Miur al pagamento in favore del M. della somma di Euro 32.122,94 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 29/10/2001 al 31/7/2009 oltre ulteriori ratei di retribuzione dall’1/8/2009 alla data della decisione;

3. la Corte d’appello di Catania, decidendo sull’impugnazione principale del M. (che reclamava anche il diritto all’inquadramento) e su quella incidentale del Miur (che contestava il ritenuto svolgimento delle mansioni di coordinatore tecnico dell’Area C), in accoglimento dell’appello incidentale rigettava l’azionata domanda;

rilevava che le risultanze documentali e le testimonianze raccolte in primo grado avessero confermato lo svolgimento da parte del M. di attività di referente informatico del personale, rientrante nell’ambito del profilo professionale di appartenenza e non assimilabile a quella di conduzione tecnica di laboratori, officine e reparti di lavorazione di cui alla declaratoria del c.c.n.l.;

precisava che l’istruttoria svolta non avesse dimostrato il coordinamento da parte del M. di personale e la custodia del materiale oltre che l’espletamento della complessa attività lavorativa di conduzione di laboratori o reparti;

evidenziava inoltre che non avesse trovato conferma nelle deposizioni testimoniali lo svolgimento da parte del M. del mansioni di referente informatico in via prevalente;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G. con due motivi;

3. il Miur ha resistito con controricorso;

4. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. preliminarmente, non sussiste alcun profilo di inammissibilità del controricorso per tardività;

nella fattispecie il ricorso del M. è stato irritualmente notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato;

in siffatta ipotesi, il vizio della notifica è sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo;

tuttavia, poichè la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorchè intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell’inefficacia della notifica dell’atto introduttivo (v. Cass. 11 ottobre 2018, n. 25310; Cass. 31 maggio 2017, n. 13750; Cass. 12 marzo 2015, n. 4977; Cass. 28 luglio 1997, n. 7033);

2. con il primo motivo il ricorrente denuncia (così testualmente) manifesta illogicità della motivazione e contrasto evidente con le prove documentali e per testi;

sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, i testi escussi avrebbero confermato lo svolgimento da parte sua di attività volta a garantire l’efficienza e la funzionalità dei laboratori informatici e più in generale lo svolgimento di mansioni di responsabile informatico durante l’ordinario orario di lavoro, coordinando anche altro personale;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52;

censura la sentenza impugnata per aver adottato un’interpretazione dell’art. 52 citato erronea e non conforme al dettato costituzionale (artt. 35 e 36 Cost.);

sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, la norma consentirebbe di distinguere, ai fini dell’applicazione del divieto di attribuzione di mansioni superiori, il caso in cui il pubblico dipendente eserciti di fatto mansioni superiori da quello in cui le svolga su incarico del datore di lavoro, ma oltre i limiti in cui la norma lo consente;

assume che solo nel primo caso opererebbe il divieto di attribuzione in via definitiva delle mansioni mentre nel secondo caso, sulla scorta di quanto previsto dal medesimo articolo, comma 4 dovrebbe essere attribuito al personale che abbia svolto le mansioni superiori, il medesimo trattamento (anche giuridico) di quello previsto per il personale inquadrato nella superiore qualifica;

una diversa interpretazione sarebbe contraria al dettato costituzionale perchè indurrebbe l’Amministrazione a porre in essere comportamenti abusivi in danno dei lavoratori;

3. entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono da respingere;

3.1. alla luce del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., art. 4 (Cass. 6 luglio 2015, n. 13928; v. pure Cass. 16 luglio 2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257);

ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;

pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

3.2. la Corte territoriale, dopo aver enucleato gli elementi differenziali delle qualifiche di riferimento (coordinatore tecnico di Area C oggetto di rivendicazione e collaboratore scolastico di Area B di appartenenza), indicati nella conduzione tecnica di laboratori, officine e reparti di lavorazione, nel coordinamento di altro personale, nell’obbligo di custodia del materiale dei lavoratori, ha spiegato, con motivazione che certo supera il minimo costituzionale, le ragioni per le quali non fosse possibile aderire alla posizione sostenuta dall’appellato che pretendeva di ricondurre i suoi compiti nell’alveo della declaratorie dell’Area C del c.c.n.l. del comparto scuola 24/7/2003;

ha, a tal fine, evidenziato che il M., conformemente alle attribuzioni di cui agli ordini di servizio (integranti, come si legge in sentenza, conferimento di incarico ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. b del c.c.n.l. e cioè nei limiti delle disponibilità finanziarie e nell’ambito del profilo professionale di appartenenza), avesse svolto mansioni di referente informatico nel senso che si occupava di spiegare al personale – docente e non docente – le modalità di utilizzo del computer, degli accessori e del software intervenendo per assicurare la protezione contro i virus informatici;

ha tuttavia escluso sia lo svolgimento di attività di coordinamento di altro personale di categoria B (circostanza, peraltro, prospettata solo come eventuale – all’occorrenza – nello stesso capitolo di prova di cui al ricorsò) sia l’espletamento della complessa attività di conduzione di laboratori, officine e reparti di lavorazione (nella specie neppure esistenti, per quello che è dato conoscere) sia ancora la responsabilità per la custodia del materiale informatico (sistemato in appositi alloggiamenti in assenza di alcun verbale di consegna dello stesso che ne aveva la disponibilità ma senza aver assunto un obbligo di custodia) non rivestissero quelle caratteristiche, anche di complessità, richieste dalla declaratoria contrattuale del profilo di Coordinatore tecnico ma fossero perfettamente riconducibili al profilo di collaboratore scolastico nel quale il predetto era inquadrato;

4. neppure è accoglibile l’ulteriore censura di violazione e falsa applicazione di legge;

4.1. le doglianze, pur prospettate come error in iudicando (peraltro senza alcuna deduzione in ordine all’interpretazione ed applicazione alla fattispecie della disciplina contrattuale di riferimento), risultano sostanzialmente incentrate su una diversa ricostruzione degli elementi di fatto ritenuti decisivi;

4.2. al riguardo, va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ora nei limiti di cui al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394);

è dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di diritto su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa;

4.3. è pur vero che in materia di pubblico impiego contrattualizzato l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere (Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25837; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4367);

4.4. il diritto al compenso per lo svolgimento fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost. (v. Cass. 18 giugno 2010, n. 14775; Cass. 7 agosto 2013, n. 18808; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2102), sicchè il diritto va escluso solo qualora l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento (Cass. 29 novembre 2016 n. 24266);

4.5. tuttavia è sempre necessario che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni;

4.6. d’altra parte il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche se di miglior favore, impedisce sia il riconoscimento di inquadramenti diversi da quelli previsti dal c.c.n.l. di comparto, sia l’attribuzione della qualifica superiore in conseguenza dello svolgimento di fatto delle mansioni (v. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 2009, n. 21744; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24216);

4.7. nella specie, come ben chiarito dalla Corte territoriale, sono rimasti del tutto indimostrati i presupposti fattuali per accedere alla tutela di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 il che esclude non solo il diritto alle differenze retributive ma anche ogni comportamento abusivo della PA in danno del dipendente;

5. il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

6. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

7. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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