Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11139 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21753/2009 proposto da:

D.P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAGANO Vincenzo, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO BARI (OMISSIS), EQUITALIA E.TR SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 58/2009 della COMMISSIONE TRIBUBARIA REGIONALE

di BARI del 10/3/09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAGANO VINCENZO che si riporta

agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. D.P.P. propone ricorso per cassazione, successivamente illustrato da memoria, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale, la C.T.R. Puglia riformava la sentenza di primo grado affermando la ritualità della notifica del prodromico avviso di accertamento effettuata presso la residenza anagrafica del destinatario, posto che l’amministrazione finanziaria non aveva alcun obbligo di notificare l’atto presso il domicilio dei genitori del contribuente (impropriamente definito “domicilio fiscale”), peraltro rilevando che, dalla documentazione in atti, il suddetto domicilio non risultava avere mai avuto “la caratterizzazione e le formalità di cui all’art. 47 c.c.”).

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, si afferma che la notifica dell’avviso presso la residenza anagrafica in presenza di elezione di domicilio presso altri soggetti – accertata dai primi giudici e non contestata in appello – doveva ritenersi nulla) è inammissibile. Premesso infatti che, ai sensi della espressa previsione contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), la notifica presso il domicilio eletto dal contribuente presuppone che l’elezione risulti espressamente formulata nella dichiarazione annuale ovvero in altro atto comunicato successivamente al competente ufficio delle imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non essendo consentito desumere aliunde l’esistenza dell’elezione di domicilio – e differenziandosi quest’ultima dalla semplice “dichiarazione” di domicilio, consistente nell’indicazione di un luogo, compreso nel comune d’iscrizione anagrafica (art. 58, comma 2, D.P.R. cit.), in cui è possibile eseguire le notifiche (v. Cass. n. 6236 del 1998 e n. 11081 del 2006), è da rilevare che nella specie i giudici d’appello hanno escluso che agli atti risulti un “formale” elezione di domicilio e che tale accertamento in fatto non è stato censurato in maniera autosufficiente in questa sede.

E’ vero che il contribuente, nell’ambito della censura in esame, ha incidentalmente affermato che sull’accertamento dei primi giudici in ordine all’esistenza di elezione di domicilio si sarebbe formato giudicato interno, ma è anche vero che non risulta denunciato il corrispondente error in procedendo (come emerge dalla rubrica del motivo – che fa solo riferimento alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60 – e dal quesito di diritto, che, ancorchè non richiesto, è stato espresso, e può quindi essere valutato, insieme a tutto quanto esposto nel motivo in esame, al fine di interpretare l’intento censorio della parte).

In ogni caso, anche ritenendo che l’affermazione di cui sopra integri una sostanziale censura (di violazione, da parte dei giudici d’appello, del giudicato interno formatosi in ordine alla sussistenza di formale elezione di domicilio), la stessa sarebbe inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (applicabile anche in caso di denunzia di error in procedendo, v. tra le altre Cass. n. 4840 del 2006), non essendo stati riportati in ricorso gli atti – sentenza di primo grado e ricorso in appello – dai quali il giudicato interno emergerebbe.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA