Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11139 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24020-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 228/B,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ADENZATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

sul ricorso 24027-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAVOUR 228/B, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ADENZATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso le sentenze nn.. 955/14/2017 e 954/14/2017 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositate l’08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello di R.I. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 2008;

che, contestualmente, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione anche nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello di B.D.M. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 2008;

Diritto

CONSIDERATO

che entrambi i ricorsi sono affidati a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, art. 132 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, giacchè, trattandosi di un recupero per maggior IRPEF da reddito di partecipazione in una società di persone, sarebbe stato obliterato il principio del litisconsorzio necessario;

che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe erroneamente reputato definitiva la sentenza pronunziata nei confronti della società;

che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza impugnata avrebbe completamente omesso di indicare i motivi per i quali era stata ritenuta l’illegittimità dell’avviso di accertamento;

che in entrambi i giudizi gli intimati si sono costituiti con controricorso, eccependo la tardività del ricorso: a fronte della notifica delle rispettive sentenze di appello, intervenute il 15 marzo 2017, i ricorsi sarebbero stati consegnati per la notifica solo il 10 ottobre 2017;

che la Corte dispone la riunione del fascicolo n. 24027/2017 R.G. al fascicolo n. 24020/2017 R.G.;

che l’eccezione dei controricorrenti è palesemente infondata, posto che secondo il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, “i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”;

che i ricorsi dell’Agenzia sono infondati;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l’obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso. Qualora, però, l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, deve escludersi ogni rischio di contrasto tra giudicati e dunque la necessità del simultaneus processus (Sez. 5, n. 26648 del 10/11/2017);

che, nella specie, è la stessa ricorrente a riconoscere che l’atto di accertamento risulta contestualmente impugnato dai soci R.I. e B.D.M. nonchè dalla s.a.s. Consulting e che le decisioni – nei medesimi termini di quella per cui è causa – sono state assunte lo stesso giorno (29 settembre 2016) dalla stessa sezione della CTR (n. 14), mentre già i ricorsi introduttivi erano stati trattati dallo stesso Collegio della Commissione provinciale di Milano (n. 40);

che il secondo motivo è inammissibile;

che, infatti, la sentenza presupposta, riguardante la società (n. 953/14/2017), risulta passata in giudicato, come da relativa attestazione della cancelleria della CTR, prodotta in giudizio dai controricorrenti;

che, pertanto, è venuto meno l’interesse dell’Agenzia ad ottenere una pronunzia giurisdizionale nei confronti dei soci; che il terzo motivo resta assorbito;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuno dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riunito il procedimento n. 24027/2017 R.G. al procedimento n. 24020/2017 R.G., rigetta i ricorsi.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore di ciascun controricorrente, in Euro 3.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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