Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11138 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20349-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), nonchè per ADER – AGENZIA

DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

37, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO LIARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1277/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’estratto di ruolo relativo ad una cartella esattoriale contenente pretese tributarie non pagate relative ai redditi dell’anno 2001 per l’IRAP;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che poichè “la cartella è stata notificata in data 19 aprile 2006, in difetto di prova di atti interruttivi risulta maturata la prescrizione quinquennale. Il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP ecc.), infatti, a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa non può che ritenersi quinquennale”;

l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione proponevano ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in quanto la prescrizione dei crediti erariali oggetto di causa (IRAP) non sarebbe di cinque anni ma di dieci.

Il motivo è fondato.

Infatti, questa Corte ha affermato che:

il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020).

La CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove, in merito ad una pretesa tributaria per IRAP relativa ai redditi del 2011, affermando che “la cartella è stata notificata in data 19 aprile 2006, in difetto di prova di atti interruttivi risulta maturata la prescrizione quinquennale. Il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP ecc.), infatti, a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa non può che ritenersi quinquennale” ha ritenuto che il termine di prescrizione per l’IRAP e in genere per gli altri tributi erariali fosse di cinque anni quando invece è di dieci anni. In merito alla presunta incompatibilità con la CEDU di tale principio, adombrato in maniera generica e fumosa nella memoria della parte contribuente, occorre rilevare che tale principio non si pone in contrasto con alcun principio costituzionale (e in particolare risponde al corollario del principio di uguaglianza secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente diversa situazioni diverse) nè della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (e del resto questa Corte ha già affermato la compatibilità dei termini prescrizionali – che rispondono a rilevanti esigenze di certezza con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: Cass. n. 22407 del 2008, secondo cui il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dal proprietario del fondo asservito alle finalità dell’opera pubblica non contrasta con il primo Protocollo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, art. 1, essendo un’analoga disciplina prevista per qualsiasi illecito lesivo di diritto soggettivo, anche di rango costituzionale).

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato e che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

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