Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11138 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2577-2018 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato VINCENZO CONFORTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

– intimata –

avverso la sentenza n. 2724/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.B. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 2966/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento IRPEF 2006-2007;

la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, con riferimento all’eccezione di verifica della firma del ruolo da parte del titolare dell’ufficio con conseguente nullità in caso di omessa sottoscrizione”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza “per motivazione perplessa ed incomprensibile”, “per motivazione apodittica ed apparente”;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta che la CTR non avrebbe rilevato che “la firma del ruolo era necessaria ed irrinunciabile per attribuire efficacia esecutiva al ruolo”;

1.2. fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che “è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata), vige il principio che “l’atto amministrativo non è invalido solo perchè privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso” (cfr. Cass. n. 11458/2012);

1.3. sulla base di tale principio questa Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio – al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana – non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poichè si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671/2016, che richiama Cass. nn. 26053/2015, 6199/2015, 6610/2013, nonchè Corte Cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce “diritto vivente” il principio in base al quale “l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene”);

1.4. si è così precisato che “il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l’amministrazione che ha formato l’atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); (…) prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso (…) Peraltro, la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, è interpretata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati” (cfr. Cass. n. 26546/2016; in termini Cass. n. 1449/2017);

1.5. pertanto, poichè la CTR si è attenuta ai suddetti principi, affermando che la mancata sottoscrizione del ruolo non è causa di nullità, la censura della ricorrente risulta infondata;

2.1. con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per motivazione perplessa, incomprensibile, apodittica ed apparente con riguardo alle eccezioni, sollevate dalla contribuente, relativamente alla nullità della cartella per omessa indicazione della motivazione della pretesa L. n. 212 del 2000, ex art. 7, comma 1, per omessa sottoscrizione del ruolo, per violazione dell’art. 107 Trattato dell’Unione Europea con riguardo all’aggio esattoriale;

2.2. la CTR motiva con riguardo alle suddette eccezioni nei seguenti termini:” Quanto all’asserita mancata sottoscrizione del ruolo evidenziata dalla difesa di parte appellante, essa non è causa di nullità e non è stata prospettata quale specifico motivo di impugnazione, avendone la predetta difesa unicamente sollecitato una verifica che con risulta possibile nella presente sede. Con riguardo poi all’asserito difetto di motivazione della cartella gravata in merito ai criteri del ricalcolo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi applicati alla contribuente B.B. ed alla conseguente violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, devesi rilevare come l’iscrizione a ruolo oggetto di lite sia scaturita dall’emissione, ad opera della C.T.P. di Milano, della sentenza n. 41072014, successivamente passata in giudicato il 5 novembre 2014, con cui sono stati rideterminati i redditi della contribuente B.B. per gli anni 2006 e 2007 oggetto rispettivamente degli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS): la cartella impugnata ha effettuato espressa menzione dei due predetti avvisi avendo indicato le somme residue dovute dalla contribuente a seguito del parziale ricorso definito con la sentenza n. 4107/2014 poi passata in giudicato, il che la rende immune da qualsivoglia vizio motivazionale posto che la contribuente era perfettamente al corrente del titolo per il quale erano state richieste le somme ingiunte. Nel caso in esame poi non si è verificata alcuna duplicazione di imposta posto che le giunzioni ricevute dalla contribuente B.B. per gli importi ivi menzionati afferiscono alla cosiddetta esecuzione frazionata delle imposte dovute a seguito dell’incedere del processo e della formazione progressiva del giudicato tributario. Da disattendere infine si palesa la tesi di parte appellante nella misura in cui ha sostenuto che l’aggio di riscossione indicato nella cartella gravata non fosse dovuto in quanto in contrasto con il precetto normativo dell’art. 107 Trattato sull’Unione Europea che vieta ogni forma di aiuto e/o sussidio di stato che possa concorrenza tra imprese: devesi rilevare che l’attività di riscossione delle imposte per conto dello Stato posta in essere dal Concessionario non può in ogni caso essere ritenuta attività d’impresa nel senso tecnico del termine, il che risolve ogni problema di concorrenza di mercato tra imprese e rende la doglianza del tutto evanescente, senza sottacere poi che il Concessionario agisce nel rispetto di regole dettate a monte dal Legislatore la cui applicazione non può mai trascendere in condotte anticoncorrenziali ad opera di chi al rispetto di tali regole è chiamato ad adeguarsi”;

2.3. la censura di nullità della sentenza per mancanza della motivazione in quanto apparente, apodittica, perplessa ed incomprensibile, risulta quindi parimenti infondata atteso che la sentenza impugnata motiva ampiamente le ragioni della propria decisione, nè, come noto, una sentenza può dirsi nulla solo in quanto il Giudice non abbia preso in esame tutti gli argomenti difensivi formulati dalle parti;

2.4. dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, invero, la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata all’esistenza di elementi documentali che hanno quindi indotto il giudice di merito a ritenere pienamente legittima la cartella impugnata, e tanto è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da questa Corte, Sezioni Unite, nn. 8053/2014 e n. 8054/2014;

3. va conseguentemente respinto integralmente il ricorso;

4. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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