Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11137 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14578-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PAGANI AUTOMOBILI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 111,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO GONNELLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANNA PAOLA FONTANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 889/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’atto di recupero del credito di imposta per gli anni 2008 e 2009 relativo all’IRES, attinente ad investimenti in attività di ricerca e sviluppo, credito d’imposta indebitamente utilizzato secondo la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, e le sanzioni connesse alle contestate violazioni;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente rilevando che in base al D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 18, la sanzione amministrativa dal 100% al 200% è stata introdotta a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2009, entrato in vigore il primo luglio 2009, con la conseguenza che le sanzioni da esso previste sono applicabili solo a partire da tale data;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando in particolare che, quanto alle sanzioni, è principio di ordine generale che il trattamento “punitivo” trova fondamento in una legge antecedente alla condotta posta in essere in linea coni il principio nulla poena sine previa lege e che dunque è corretto ridurre le sanzioni al 30%, conformemente a quanto deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 18, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, in quanto le norme agevolative di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, rappresentano norme aventi natura eccezionale.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo la L. n. 472 del 1997 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), art. 3 (principio di legalità), infatti, nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

In particolare, secondo questa Corte:

la L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 12, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comportano soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalità giuridica, prevede la responsabilità solidale dell’ente, in aggiunta a quella dell’autore dell’illecito, mentre non contempla l’ipotesi inversa, con la conseguenza che, nella vigenza di tale norma, in caso di infrazioni direttamente imputabili all’ente quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato; il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l’autore materiale della violazione, accolto dal D.Lgs. n. 472 del 1997 (art. 2, comma 2, ed art. 11), abrogativo, tra l’altro, della descritta normativa non è applicabile retroattivamente, in virtù del principio fissato dal citato D.Lgs., art. 3, che, al comma 1, esclude – analogamente a quanto previsto per le sanzioni penali e per quelle amministrative rispettivamente dall’art. 25 Cost. e dall’art. 2 c.p., e dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 – la retroattività della norma che introduce nuove sanzioni o aggrava quelle già previste (Cass. n. 13075 del 2011);

la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove ha applicato al caso di specie il principio della irretroattività della legge tributaria meno favorevole al reo e in particolare quello della irretroattività della norma che introduca nuove sanzioni o aggravi quelle già previste (che, al contrario di quanto sostenuto nella sua memoria dal ricorrente, lungi dall’essere principio di stretta interpretazione, è un principio di carattere generale espressione del principio di uguaglianza), ritenendo applicabile il nuovo trattamento sanzionatorio solo a partire dalla sua data di entrata in vigore (ossia il primo luglio 2009) e ritenendo conseguentemente applicabile alle condotte precedenti la sanzione del 30%, adeguandosi a quella ritenuta corretta dall’Agenzia delle entrate per le violazioni commesse fino al 28 novembre 2008. Deve altresì evidenziarsi che secondo l’Agenzia ricorrente la CTR avrebbe ritenuto nella specie applicabili le norme agevolative di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 (Art. 16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 2. L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’art. 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie. 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 11, comma 1, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’art. 18, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione. 5. L’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6. L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l’indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l’invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l’indicazione dell’organo al quale proporre l’impugnazione immediata. 7. Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l’efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell’art. 22) e al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17 (Art. 17. Irrogazione immediata. 1. In deroga alle previsioni dell’art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. 2. E’ ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento. 3. Sono irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorchè risultante da liquidazioni eseguite ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis e art. 60, comma 6, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Non si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2): tuttavia l’applicazione di tali norme non risulta, nè implicitamente nè tanto meno esplicitamente, dalla sentenza impugnata (Cass. SU n. 23745 del 2020, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa) e in ogni caso questa Corte non ha mai affermato la natura eccezionale di tali norme (e anzi, secondo Cass. n. 5185 del 2020, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione).

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.800, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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