Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11137 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 19/05/2011), n.11137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE VALLE DEL BIFERNO TERMOLI

(OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 128,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIUZZA GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BORRELLI GIOVANNI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di CAMPOBASSO del 17.4.08, depositata il 26/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giovanni Borrelli che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Molise ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Termoli nei confronti del Consorzio di sviluppo industriale della Valle del Biferno. Ha motivato la decisione ritenendo il Consorzio è ente pubblico economico e che quindi non gli spetta l’agevolazione spettante in materia di imposta di registro agli enti territoriali, ha ritenuto poi che l’incremento di valore era stato calcolato ai fini INVIM sulla base di una specifica relazione tecnica.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato tre motivi il Consorzio, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo il ricorrente ripropone la questione della sua natura di ente pubblico territoriale e della spettanza dell’agevolazione ai sensi dell’art. 1 della tariffa. La questione è infondata in quanto proprio la norma agevolativa invocata limita la sua applicazioni ai consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi (enti pubblici territoriali) ovvero a favore di comunità montane. La norma, che è di natura eccezionale e quindi di stretta interpretazione, esclude gli altri consorzi dall’agevolazione; che il consorzio rientri tra quelli previsti dalla norma non è stato mai dedotto.

Con il secondo motivo si propone la questione della tassabilità dell’atto secondo il valore c.d. automatico e non su quello venale in comune commercio, con il terzo si invoca una norma, art. 44 TU, comma 2, che in materia di espropriazione limiterebbe il valore tassabile al prezzo indicato in atto. I due motivi sono inammissibili perchè nuovi in quanto su di essi non si pronuncia la sentenza impugnata, in ogni caso ove riproposte le relative questioni in appello, il vizio della sentenza sarebbe di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 e non di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 o di omessa motivazione”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il contribuente alle spese che liquida in euro ottocento per onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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