Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11137 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1374-2018 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI, 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNARDINO

PASANISI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato DOMENICO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2988/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

V.V. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 17226/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle presupposte;

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e Roma Capitale (quale ente impositore) resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. è infondata la prima censura formulata dalla ricorrente, con cui si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, che la CTR abbia respinto le doglianze circa la nullità della notifica di due delle cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo amministrativo impugnato, in quanto eseguita ex art. 140 c.p.c. ad indirizzo che corrispondeva a precedente residenza della destinataria, trasferitasi in altro luogo, avendo la CTR invocato l’efficacia probatoria privilegiata della relata di notifica e quindi l’insuperabilità della prova mediante produzione di certificato anagrafico storico di residenza;

1.2. la CTR ha ritenuto la validità della notifica, eseguita D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 26 presso un “indirizzo ove la destinataria non era sconosciuta”, avendo attestato il messo notificatore la sua temporanea assenza (“attestazione coperta da fede privilegiata”) ed avendo depositato il postino l’atto presso la casa comunale, dopo aver lasciato avviso nella casella postale, non si è quindi uniformata al principio di diritto dianzi illustrato;

1.3. anche se trovi conferma la circostanza del precedente trasferimento della residenza anagrafica ad altro indirizzo nello stesso Comune di domicilio fiscale (Roma), è pur vero che la notificazione effettuata tramite il servizio postale e per compiuta giacenza comporta, sino a querela di falso, che al primo indirizzo l’agente postale ha comunque riscontrato la presenza di un recapito sicuramente riferibile al contribuente, cioè una cassetta nominativa dove inserire l’avviso;

1.4. occorre evidenziare che il D.M. 9 aprile 2001 (GU n. 95 del 24/04/2001), nel dettare le condizioni generali dei servizio postale, prescrive all’art. 45 che “per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere” e che “le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso”, sicchè spettava al contribuente dimostrare che nel luogo dell’eseguita notifica postale in realtà non v’era alcun recapito (dimora, domicilio, etc.), impugnando di falso le risultanze della relazione dell’agente postale circa la presenza in loco di una cassetta intestata a nome del destinatario e circa la temporanea irreperibilità di quest’ultimo sul posto;

1.5. si aggiunga che, ai sensi del D.M. cit., art. 32 “in caso di assenza all’indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l’invio possono ritirarlo presso l’ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall’art. 49”, mentre quest’ultima disposizione stabilisce che “la posta non recapitata… rimane in giacenza presso l’ufficio di distribuzione” e che, “trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti”;

1.6. la disciplina sulla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012);

1.7. in tema di notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta all’indirizzo attribuito al contribuente dall’estratto di ruolo, ove l’ufficiale postale constati la temporanea irreperibilità del destinatario con successivo invio della relativa raccomandata, non restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta, quindi, al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all’attestazione della “temporanea assenza” (cfr. Cass. n. 4799/2017);

1.8. la sentenza d’appello si è quindi conformata a principi ampiamente consolidati ed il motivo di ricorso va respinto;

2.1. è parimenti infondato il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge per avere la CTR omesso di rilevare la tardiva produzione, da parte dell’Agente della Riscossione, nel giudizio di primo grado, della documentazione relativa alla notifica delle suddette cartelle di pagamento;

2.2. è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, infatti, che in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in appello, nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (cfr. Cass. nn. 16652 /2018, 5429/2018, 24398/2016), adempimento che risulta effettuato da Equitalia, come attestato mediante trascrizione, nel controricorso, delle controdeduzioni in appello;

3.1. sono inammissibili, per difetto di autosufficienza, il terzo ed il quarto motivo, con cui si lamenta omessa pronuncia della CTR sui motivi di appello circa la violazione dell’art. 2712 c.c. con riguardo alla contestazione della conformità all’originale della copia delle cartelle depositate da Equitalia, nonchè relativa all’eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato dall’Amministrazione;

3.2. è inammissibile, infatti, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del Giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass. n. 17049/2015); nel caso di specie, la ricorrente ha del tutto omesso la puntuale ed integrale trascrizione dei motivi di appello, nè ha allegato in apposito “fascicoletto”, come previsto anche dal Protocollo d’Intesa stipulato in data 17.12.2015, l’atto su cui ha basato le proprie doglianze;

4. in conclusione, il ricorso va integralmente respinto, e le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuna difesa, in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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