Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11137 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI GIOVANNI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8287-2015 proposto da:

MORRI VITALIANO & C. SAS, in persona dei soci accomandatari e

legali rappresentanti pro tempore, B.I., BI.IV.,

G.A., GI.AN., G.E.,

C.I., G.M., ST.EL.AD., nella qualità di

erede legittima (figlia) di S.D., S.S.,

S.L.E., nella qualità di coerede legittima (figlia) di S.F.,

BO.PA.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CHIUSI 31, presso lo studio dell’avvocato FABIO SEVERINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NELSON FABBRI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1573/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/03/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la società Morri Vitaliano e c s.a.s., unitamente a B.E., Bi.Iv., G.A., Gi.An., G.E. C.I., G.M., St.El.Ad. – quale erede di S.D.-, S.S., S.L.E. – quale coerede di S.F.-e Bo.Pa.Ca. – quale coerede di S.F.-hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, che ha riformato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso proposto avverso l’atto di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro in relazione all’atto di vendita stipulato fra le parti avente ad oggetto un terreno con due fabbricati soprastanti;

Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate e che i ricorrenti hanno depositato memoria;

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), artt. 51 e 52, nonchè della parte 1, punto 1, primo e secondo periodo della Tariffa allegata al detto D.P.R. n. 131 del 1986 – la CTR avrebbe “…ritenuto che la legge conferisca all’Agenzia delle entrate il potere di riqualificare, ai fini dell’imposta di registro, ipotecarie e catastali, come vendita di terreno edificabile la vendita di un fabbricato già esistente con relativa area pertinenziale – è infondato, avendo il giudice di appello ritenuto, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che oggetto della compravendita erano stati, considerando il valore attribuito in sede di rogito, oltre al fabbricato esistente – di assai ridotte dimensioni – anche la maggiore area edificabile nella quale il primo insisteva;

Considerato che sulla base di tale valutazione la CTR ha ritenuto pertanto corretto l’accertamento di maggiore valore operato dall’ufficio con riguardo al valore complessivo dell’area circostante all’edificio, senza in alcun modo modificare la qualificazione dell’atto negoziale;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 commi 1, 2 e 3 è infondato;

Considerato che qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi su una perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione non può considerarla di per sè sufficiente a supportare l’atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento – cfr – Cass. 8 maggio 2015 n. 9357;

Considerato che a tale principio si è uniformato il giudice di appello, procedendo alla comparazione motivata dei risultati della perizia utilizzata dall’ufficio – peraltro resa ancorpiù attendibile per il fatto che la stessa venne utilizzata dalle parti per ottenere un finanziamento – con altro elaborato peritale prodotto dai contribuenti, valutato come inattendibile in relazione al valore eccessivo ivi attributo ad un fabbricato che sarebbe stato successivamente demolito ed in più individuando, a supporto della decisione, l’esistenza di ulteriori elementi – valutazione ai fini ICI del fabbricato – dai quali inferire che l’oggetto della compravendita e, conseguentemente, il valore dell’intero compendio immobiliare da stimare non potesse riguardare unicamente il fabbricato, ma anche la maggiore area di mq. 696;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., è inammissibile in effetti prospettando, sotto il paradigma della violazione di legge, un vizio di omesso esame di un elemento probatorio – perizia di parte, tendendo ad ottenere una rivalutazione in fatto dell’operato del giudice di merito che non è consentita a questa Corte;

Considerato che il quarto motivo di ricorso, relativo alla prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c. e all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è palesemente inammissibile, posto che la CTR ha specificamente individuato gli elementi a sostegno della pretesa fiscale e, dopo avere esaminato l’atto impugnato, ritenendo che lo stesso fosse stato correttamente motivato nella parte in cui aveva individuato un valore complessivo superiore al prezzo indicato, ha posto a base della decisione di accoglimento dell’impugnazione dell’Agenzia la correttezza della stima presa a base della rettifica;

Considerato che tale ultima circostanza esclude sia il vizio di nullità della sentenza che quello di omesso esame prospettati dalle parti contribuenti;

Considerato che il quinto motivo di ricorso è assorbito dal rigetto degli altri e che, pertanto, il ricorso va rigettato, non occorrendo provvedere sulle spese del giudizio, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis, art. 13 comma 1 quater.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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