Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11136 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12623-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 689/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni di imposta 2011 e 2012;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che, poichè gli avvisi di accertamenti societari furono notificati allorchè la società era assoggettata a procedura concorsuale e tali avvisi non furono allegati agli avvisi di accertamento oggetto del presente procedimento;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in combinato disposto con il R.D. n. 267 del 1942, artt. 31, 42,44,124, e con l’art. 2261 c.c., in quanto l’asserita manchevolezza della motivazione degli avvisi di accertamento non ha comportato alcun problema nella identificazione della pretesa fiscale avanzata dall’Ufficio con conseguente insussistenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa del contribuente, in considerazione del fatto che il contribuente, pur essendo escluso dalla gestione societaria durante la procedura concorsuale, aveva però accesso ai relativi documenti.

A seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che, con nota del 21 maggio 2019, la direzione provinciale di (OMISSIS) dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6.

Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2019, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.: Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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