Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11136 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 19/05/2011), n.11136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ICES SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI ESTRADALI (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAIO MARIO 27, presso l’avv. D’AGUANNO Licia rappresentata e

difesa dagli avvocati LECCESE COSIMA, LAMARINA ROCCO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO DI CASSINO);

– intimata –

avverso la sentenza n. 796/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE STACCATA di LATINA del 5/12/07,

depositata il 31/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di ICES s.r.l.. Ha motivato la decisione ritenendo che quel che rilevava ai fini del benefico del credito di imposta era il mantenimento del livello occupazionale e che nella specie licenziato un dipendente non era stata preventivamente autorizzata l’assunzione del sostituto.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 449 del 1997, art. 4.

Il motivo è inammissibile per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006. Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che: E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.

Con il secondo motivo si prospetta, deducendo il vizio di mancanza della motivazione, che la CTR non fornisce alcuna motivazione in ordine alla tesi interpretativa adottata. Anche questo motivo è inammissibile perchè il vizio denunciato di cui all’art. 360, n. 5 concerne la motivazione in ordine all’accertamento di fatti e non sulle soluzioni in diritto accolte nella sentenza impugnata”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituita l’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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