Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11136 del 19/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/04/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11136
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 454-2018 proposto da:
COMUNE DI SPOLETO, in persona del Vice Sindaco e legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.
GRAZIOLI LANTE, 15/A, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO
MARANGONI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI MIRIANO;
– ricorrente
contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 167/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PERUGIA, depositata il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
DELL’ORFANO ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
il Comune di Spoleto ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 203/2014 della Commissione tributaria provinciale di Perugia in accoglimento del ricorso proposto da C.M. avverso avvisi di accertamento ICI 2008 2009;
il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
il contribuente è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. il ricorso è improcedibile in virtù dell’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter; tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. (cfr. Cass. nn. 19078/2018, 18758/2017);
1.2. nel caso in esame il ricorso per cassazione redatto in formato analogico è stato notificato per via telematica;
1.3. dell’avvenuta notificazione con questa modalità la prova non è completa, perchè la parte non ha depositato nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c. la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi eventuali allegati, previste dal D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 2 (cfr. Cass. nn. 19078/2018, 7900/2018, 18758/2017);
2. il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;
3. nulla sulle spese non avendo, la parte intimata, svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 6 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019