Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11136 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6900/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 9, presso

lo studio dell’avvocato PIERLUIGI MUCCARI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8111/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che S.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva rigettato il suo appello contro la

decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento riguardante l’IRPEF per l’anno 2008;

che nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’obbligo del contraddittorio, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 7, si sarebbe dovuto applicare ai redditi accertati a partire dal periodo d’imposta 2009, nè la norma introduttiva del suddetto obbligo sarebbe stata retroattiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale il S. lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: l’atto sarebbe stato emesso dall’Ufficio in violazione dell’obbligo del contraddittorio preventivo col contribuente, obbligo da ritenersi applicabile in tutti i casi di accertamenti da redditometro; che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il ricorso non è fondato;

che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015) hanno evidenziato come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si rinvenga alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale “D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7 (come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico”;

che, nella specie, è pacifico come si verta in ipotesi di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2008, in relazione al quale non opera la modifica normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010. Invero, Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore de/presente decreto” e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (Sez. 6-5, n. 11283 del 31/05/2016); che il ricorso va dunque respinto.

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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