Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11135 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 19/05/2011), n.11135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 108/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO – SEZIONE STACCATA di BRESCIA dell’1/10/07,
depositata il 10/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art.380 bis c.p.c: “La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Brescia (OMISSIS) nei confronti di B.M.. Ha motivato la decisione, per quello che oggi interessa, ritenendo che il sopravvenuto mutamento territoriale delle Agenzie delle entrate non incidesse sulla validità della istanza di rimborso ed al conseguente formarsi del silenzio-rifiuto.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si è costituito.
Con i due motivi la ricorrente deducendo violazione di legge contesta l’irrilevanza della proposizione dell’istanza ad Agenzia territorialmente incompetente e formula coerenti quesiti di diritto.
Le censure non sono pertinenti la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto che la validità dell’istanza di rimborso presentata all’ufficio originariamente competente non rilevando il sopravvenuto mutamento di competenza. I quesiti chiedono alla Corte di affermare l’invalidità della domanda di rimborso presentata ad ufficio incompetente, senza precisare se la regola valga anche, come ha negato la sentenza impugnata ed anche Cass. nn20085/09 e 2740/09, quando il mutamento di detta competenza sia sopravvenuto nel rapporto tributario.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.
Non deve provvedersi in ordine alle spese non essendo costituito l’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011