Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11135 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 421-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GELA 39,

presso lo studio dell’Avvocato CARMINE LAURENZANO, rappresentato e

difeso da se stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2954/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in sede di giudizio di ottemperanza, aveva “ordina(to) al Direttore provinciale pro tempore dell’Agenzia delle Entrate di Brindisi di dare esecuzione alla sentenza di condanna al pagamento di Euro 33.378,63 in favore di C.A.”;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. l’Agenzia delle Entrate lamenta, con i due motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, poichè la CTR, quale Giudice dell’ottemperanza relativamente alla restituzione di somme a titolo di rimborso IRAP, secondo quanto disposto con sentenza della CTR di Lecce n. 1505/23/16, avrebbe erroneamente applicato le norme citate in premessa, ritenendo immediatamente esecutiva la sentenza favorevole al contribuente, senza rilevare che alla data di deposito della sentenza non era stato ancora emanato il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22/2017, alla cui adozione il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 12, subordinava l’entrata in vigore della modifica apportata dall’art. 69 cit. e dunque il principio di immediata esecutività delle sentenze del Giudice tributario, disponendo così illegittimamente l’ottemperanza di una sentenza non passata in giudicato, nè esecutiva;

1.2. le censure non trovano fondamento atteso che, in virtù di principi ribaditi anche dalle Sezioni Unite della Corte (cfr. SU n. 758/2017), l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15 bis, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, qualora intervenga una sentenza del Giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il Giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata;

1.3. sulla base di tale principio, pertanto, riguardo la questione relativa alla mancata emanazione del D.M. n. 22 del 2017 alla data in cui era stata depositata la sentenza di cui era chiesta l’ottemperanza, deve ritenersi che l’art. 69, comma 1, cit., che prevede l’immediata esecutività delle sentenze del Giudice tributario, abbia natura immediatamente precettiva (cfr. in tema di rimborso di fideiussioni Cass. n. 16409/2015), a prescindere dell’emanazione dei decreti ministeriali d’attuazione, considerato che, anche secondo una pluralità di riferimenti normativi (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 18 e 19; art. 282 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1), che le sentenze delle Commissioni tributarie concernenti atti impositivi sono immediatamente efficaci;

2. sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi integralmente respinto con condanna dell’Agenzia ricorrente, soccombente, alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente alla refusione in favore del controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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