Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11135 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13638-2019 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO PASTORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 18/3/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di (OMISSIS) in ordine alle istanze avanzate da E.S. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo, proveniente dallo Stato della (OMISSIS), aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di (OMISSIS) di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva rifiutato di succedere al padre a capo della setta segreta degli (OMISSIS) e per questo lo avevano minacciato di morte. Avverso il decreto del Tribunale di Torino il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 10, lett. B), come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Torino, nonostante la espressa istanza del ricorrente, non aveva disposto l’audizione del ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1 b ter), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Torino ha applicato la normativa introdotta con D.L. n. 113 del 2018, e non ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria perchè una parte del paese era al riparo da rischio di persecuzione.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, dato che risulta dallo stesso provvedimento impugnato che il Tribunale ha fissato e regolarmente tenuto l’udienza di comparizione delle parti in data 20/2/2019, ed in quella udienza il ricorrente ha reso dichiarazioni spontanee; nel resto, va rilevato che spetta al Tribunale valutare, nella sua specifica valutazione del merito, la credibilità della narrazione del ricorrente, come effettuata nel caso di specie, concludendosi per la non credibilità, alla stregua di specifici e congruenti argomenti, tenendosi anche conto di fonti internazionali sulla setta degli (OMISSIS)(e su detti precipui rilievi il ricorrente non ha svolto alcuna censura).

E, come ribadito tra le ultime nella pronuncia 21142/19, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Anche il secondo mezzo è inammissibile.

II ricorrente, infatti, non ha correttamente inteso la ratio decidendi del Tribunale, in relazione al diniego della protezione sussidiaria.

Ed infatti, il Giudice del merito, dopo avere richiamato e ritenuta applicabile la normativa di cui all’art. 31, comma 1 b ter), introdotto dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni, nella L. n. 132 del 2018, (che esime dal verificare l’effettiva zona di provenienza del richiedente al fine di verificare se sussistano ivi le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), ha motivato con specifico riferimento alla effettiva zona di origine del ricorrente, l'(OMISSIS), per concludere nel senso della insussistenza ivi di una situazione di violenza generalizzata, risultando dalle fonti indicate che gli attacchi terroristici sono concentrati nella diversa zona del Nord Est, ed ha osservato, inoltre, che gli attacchi terroristici di matrice jihadista costituiscono un fenomeno globale che non assumono nella intera Nigeria i caratteri della violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.

Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore del Ministero dell’Interno, liquidate in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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