Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11135 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6808-2016 proposto da:

GLM & CO SRL, (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.

CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VALENTINI

rappresentata e difesa dall’avvocato ARTURO PARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RIMINI UFFICIO CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 279/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI di BOLOGNA, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 24 novembre 2014 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 344/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Rimini che aveva accolto il ricorso della GLM & Co srl contro la cartella di pagamento IVA 2004. La CtR osservava in particolare che dovesse escludersi la detraibilità del credito per IVA passiva qualora, come nel caso di specie, fosse stata omessa la dichiarazione annuale dell’imposta, essendo il recupero fiscale giuridicamente possibile con lo strumento del controllo automatizzato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle entrate non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, poichè la CTR ha ritenuto applicabile al caso di specie la procedura recuperatoria automatizzata e conseguente iscrizione a ruolo/emissione di cartella di pagamento.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942). La sentenza impugnata è conforme a tale principio di diritto e non merita per tale ragione cassazione.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole di violazione del principio giuridico eurounitario di neutralità dell’IVA, poichè la CTR ha affermato l’indetraibilità dell’imposta passiva nel caso, come quello in esame, di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943).

La sentenza impugnata non si è conformata a tale principio di diritto e merita per questa ragione di essere cassata.

Il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere accolto il ricorso della società contribuente.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese processuali tra le parti, tenuto conto che in relazione alla ragione della cassazione della sentenza la giurisprudenza di questa Corte si è solo recentemente assestata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della società contribuente.

Compensa le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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