Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11134 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 90 presso lo studio dell’avvocato PIANA ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TROIANI GAETANO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA del 23/01/08, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c:

“Con sentenza 4.6.2008 la commissione tributaria regionale del Veneto, adita con appello di C.A. nella controversia insorta tra il medesimo e l’agenzia delle entrate di Venezia, avente a oggetto il silenzio-rifiuto di separate istanze di rimborso dell’Irap versata negli anni 2002, 2003 e 2004, ha confermato la sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale di Vicenza, n. 242/10/2006, nel rilievo che, ai fini dell’assoggettamento a detta imposta, sono nella specie irrilevanti sia l’elemento patrimoniale, sia la presenza o l’assenza di una organizzazione intesa in senso quantitativo.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il C. articolando un motivo – al quale l’intimata resiste con controricorso – inteso a denunciare violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1992, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo non appare ammissibile ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., stante che l’annesso di quesito di diritto omette l’indicazione della fattispecie e si risolve in una interrogazione intesa all’astratta ricognizione della disciplina applicabile (ai fini Irap) in caso di esercizio di attività di lavoro autonomo “non autonomamente organizzata”. Giova il rinvio a sez. un. 2010/12339.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità.”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’inammissibilità del ricorso,- condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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