Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11134 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TACITO 90 presso lo studio dell’avvocato PIANA ALESSANDRA,
rappresentato e difeso dall’avvocato TROIANI GAETANO, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 11/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di VENEZIA del 23/01/08, depositata il 04/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c:
“Con sentenza 4.6.2008 la commissione tributaria regionale del Veneto, adita con appello di C.A. nella controversia insorta tra il medesimo e l’agenzia delle entrate di Venezia, avente a oggetto il silenzio-rifiuto di separate istanze di rimborso dell’Irap versata negli anni 2002, 2003 e 2004, ha confermato la sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale di Vicenza, n. 242/10/2006, nel rilievo che, ai fini dell’assoggettamento a detta imposta, sono nella specie irrilevanti sia l’elemento patrimoniale, sia la presenza o l’assenza di una organizzazione intesa in senso quantitativo.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il C. articolando un motivo – al quale l’intimata resiste con controricorso – inteso a denunciare violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1992, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il motivo non appare ammissibile ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., stante che l’annesso di quesito di diritto omette l’indicazione della fattispecie e si risolve in una interrogazione intesa all’astratta ricognizione della disciplina applicabile (ai fini Irap) in caso di esercizio di attività di lavoro autonomo “non autonomamente organizzata”. Giova il rinvio a sez. un. 2010/12339.
Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità.”;
– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;
– che le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara l’inammissibilità del ricorso,- condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011