Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11134 del 19/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/04/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 245-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3263/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
DELL’ORFANO ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva accolto l’appello avverso la sentenza n. 135/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che aveva accolto il ricorso proposto da P.G. (già liquidatore della cessata società Eurotecnica S.r.L., nonchè socio della stessa) avverso diniego di rimborso IRPEG 1992 da parte dell’Agenzia delle Entrate sul presupposto della mancata indicazione nel bilancio della Eurotecnica S.r.L. (cancellata dal Registro delle Imprese) del suddetto credito;
il contribuente è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. l’Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la CTR, accogliendo l’appello del contribuente relativamente all’impugnazione di un diniego di rimborso IRPEG per l’anno di imposta 1992, abbia riconosciuto allo stesso il diritto alla restituzione non solo degli interessi nella misura legale, ma anche della “rivalutazione monetaria dal dì di maturazione fino al soddisfo”;
1.2. il ricorso è fondato atteso che, come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3331 del 2017, Cass. n. 28332 del 2013), con riferimento alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell’Erario, va richiamata l’operatività del principio secondo il quale, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, può liquidarsi il danno da svalutazione monetaria, sempre che il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell’inflazione e salva l’applicazione – imposta dalla specificità della disciplina dell’obbligazione tributaria – di un particolare rigore nella valutazione del materiale probatorio (cfr. anche Sez. U, n. 16871 del 2007; Cass. n. 26403 del 2010; Cass. n. 7803 del 2016; Cass. n. 11943 del 2016);
1.3. la CTR non si è attenuta a detto principio ed ha ritenuto sussistesse la ricorrenza del maggior danno da svalutazione monetaria senza che vi fosse prova che il contribuente avesse soddisfatto l’onere probatorio sullo stesso gravante;
2 va dunque accolto il ricorso, e la sentenza cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019