Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11134 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36746-2018 proposto da:

E.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA MONICA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS) SEZIONE

DI (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2015/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 16/7/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Venezia in ordine alle istanze avanzate da E.B. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di (OMISSIS) di essere fuggito dal proprio paese a causa di un attentato terroristico dovuto all’esplosione di una bomba il (OMISSIS) all’interno di una chiesa vicino alla sua abitazione.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, o D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, o alla normativa introdotta con D.L. n. 113 del 2018, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Venezia non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria omettendo di valutare la situazione del paese di origine.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello ha ritenuto non credibile la vicenda narrata a causa delle numerose contraddizioni in cui era incorso il ricorrente ed ha escluso così una situazione di vulnerabilità considerato altresì che quest’ultimo non aveva allegato alcuna specifica circostanza al riguardo. Il giudice ha poi ritenuto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, che la situazione socio-politica della Nigeria non fosse “gravemente instabile e pericolosa” alla luce delle numerose fonti e siti online consultati e riportati in sentenza.

La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto da giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In ordine alla protezione umanitaria oppure risultante da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, in costanza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n. 5059/2017), il giudice anche avvalendosi dei poteri di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha escluso con accertamento di fatto insindacabile in questa sede situazioni di vulnerabilità inerenti a diritti umani fondamentali alle quali lo straniero sarebbe stato esposto in caso di suo rimpatrio (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n. 5059/2017) o l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente. Il motivo risulta pertanto inammissibile in quanto del tutto generico: il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dalla Corte di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti processualì per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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