Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11134 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29005-2006 proposto da:

C.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 4 (STUDIO LEGALE ASSOCIATO IN ASSOCIAZIONE CON CLIFFORD

CHANCE), presso lo studio dell’avvocato CARPAGNANO ROSA IDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARPAGNANO DOMENICO SAVIO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta procura speciale

atto Notar LUPO FRANCO di ROMA del 12/06/2008 rep. n. 85994;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 902/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/04/2006 R.G.N. 1911/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto del primo e del

quarto motivo, accoglimento degli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Trani, depositato in data 16 febbraio 2004, C.S.A. esponeva: che in data 16 febbraio 1999, nell’erronea convinzione di esservi tenuto per il fatto di rivestire la carica di amministratore unico della s.r.l. “In & Out Market”, aveva richiesto all’INPS l’iscrizione nella gestione Commercianti; che, in accoglimento di detta istanza, l’INPS, con nota del 1 ottobre 1999, gli aveva comunicato l’avvenuta iscrizione come titolare dell’azienda in oggetto, con inizio attività dal 25/06/1998 e decorrenza dell’obbligo contributivo 1/06/1998; che, resosi conto dell’erroneità dell’iscrizione, aveva inutilmente chiesto, con domanda del 24 ottobre 2002, la cancellazione della gestione commercianti nonchè la eliminazione di qualsiasi pendenza per contributi non versati; che, stando alla lettera del 10 ottobre 1990, egli risultava iscritto nella gestione commercianti in qualità di titolare d’impresa, mentre egli era solo l’amministratore della predetta società; che. inoltre, con la richiesta di cancellazione, aveva precisato e documentato di essere iscritto, come architetto, all’INARCASA (matr. (OMISSIS)), e di percepire soltanto redditi da detta attività professionale ed aveva anche aggiunto di non avere mai riscosso compensi per carica di amministratore unico della s.r.l.

“In & Out Market”: che, peraltro, se avesse percepito somme per l’opera prestata in favore della detta società, l’INPS avrebbe dovuto iscriverlo non nella gestione Commercianti ma nella gestione separata L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, con contributi a carico della società, ai sensi del D.M. n. 281 del 1996, art. 1.

Tanto esposto, chiedeva che l’INPS fosse condannato a cancellarlo, con effetti ex tunc, dalla gestione Commercianti e a restituirgli tutte le somme indebitamente riscosse.

Radicatosi il contraddittorio l’INPS deduceva la improponibilità della domanda di ripetizione dei contribuii versati per mancata presentazione della domanda amministrativa e l’infondatezza nel merito dell’avversa pretesa.

Con sentenza del 18 marzo 2005 l’adito Tribunale accoglieva la domanda.

Con ricorso del 13 maggio 2005 proponeva appello l’INPS. Resisteva il C., proponendo anche appello incidentale.

Con sentenza del 3-12 aprile 2006, l’adita Corte di Appello di Bari accoglieva l’appello proposto dall’INPS rigettando la domanda del C. con assorbimento dell’appello incidentale.

A sostegno della decisione osservava che dalla lettura del mod. Arco 2 del 16 febbraio 1999 mutava che il C. aveva chiesto l’iscrizione in qualità di socio; che i soci erano due: C. S.A., socio amministratore e C.B., socia di capitale; che il C. aveva dichiarato che la società era organizzata prevalentemente con il lavoro dei soci e dei componenti la loro famiglia e di svolgere la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza.

Pertanto, sulla base di tali dichiarazioni, aventi valore contessono, era da escludere la sussistenza dell’errore lamentato dal C.. A ciò era da aggiungere la fondatezza della improponibilità della domanda, formulata dall’INPS, in mancanza della istanza di restituzione delle somme erroneamente versate all’Istituto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre C.S. A. con sei motivi.

L’INPS si è limitato a depositare procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il C., denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte d’Appello di Bari sia pervenuta alla conclusione della legittimità del provvedimento della sua iscrizione nella “Gestione Commercianti”, in quanto aveva ritenuto di poter assegnare così come preteso dall’INPS – natura confessoria al mod. ARCO 2 e più specificamente ai fatti (nonchè ai giudizi) caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (ex plurimis, Cass. S.U. 5 agosto 1994 n. 7269).

Era onere del C. dimostrare la proponibilità della domanda mediante la produzione della stessa, considerato anche che il comportamento di “non contestazione” tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d’ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall’ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurarsi le come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio (Cass. 24 giugno 2004 n. 11756).

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, artt. 1427, 1428 e 2730 c.c. lamenta che la Corte territoriale, per giustificare il convincimento raggiunto circa la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge ai fini della, legittima iscrizione del ricorrente, quale socio di s.r.l., nella Gestione Commercianti, si sia limitata ad assegnare valore contessono alle sole dichiarazioni contenute nel mod. ARCO 2 (di cui si e già detto al paragrafo che precede), svalutando ogni altro elemento probatorio ritualmente acquisito al processo.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 lamenta che la Corte di Bari, dopo aver ritenuto che il mod. Arco” potesse essere utilmente acquisito al processo e che del contenuto di quel documento si dovesse tenere conto onde apprezzare se l’iscrizione nella “Gestione Commercianti” fosse stata eseguita in presenza dei requisiti, a tal fine, richiesti dalla legge, aveva erroneamente concluso per la legittimità dell’iscrizione de qua, avendo raggiunto il convincimento che, nella specie, l’effettività dei presupposti tra cui “la prestazione di attività lavorativa abituale e prevalente” per conto della società cooperativa (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203) – trovasse conforto nelle dichiarazioni contenute nella domanda amministrativa.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e /o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sostiene che l’onere di provare i requisiti di legge ai fini dell’iscrizione dei soci di s.r.l. alla “Gestione Commercianti”, incombeva all’INPS, che non lo aveva in alcun modo assolto.

Con il quinto motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (onere della prova), omessa e insufficiente motivazione, si sostiene che il contestato valore contessono non potrebbe, in ogni caso, valere per il periodo successivo alla domanda di iscrizione (16.2.99).

I suddetti motivi, strettamente legati fra loro, non possono trovare accoglimento.

Osserva il Collegio che, pur essendo corretto, sotto il profilo giuridico, il rilievo concernente la valenza probatoria da attribuire alla domanda di iscrizione nell’elenco dei soci lavoratori, l’errore in cui è incorso il Giudice a qua non incide sulla decisione.

Va invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nell’elenco dei soci lavoratori della società a responsabilità limitata esercenti attività commerciale costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore contessono, non trattandosi di dichiarazioni di falli a se sfavorevoli e favorevoli all’Istituto previdenziale (Cass. 22 maggio 2008 n. 13215). Tuttavia, nel caso in esame, pur essendovi un errore di diritto, non sono stati dedotti elementi decisivi che inducano ad un mutamento di decisione. In altri termini, nonostante la Corte territoriale abbia erroneamente attribuito alla domanda di iscrizione valore contessono, ciò non pertanto le dichiarazioni in essa contenute costituiscono pur sempre elementi probatori significativi ancorchè superabili dalla prova contraria, nella specie, non rinvenibile nè dedotta.

A tal riguardo la Corte territoriale non ha mancato di rilevare che la domanda di iscrizione, presentata in data 1999, risultava priva di elementi che ne potessero prospettare ragioni di invalidità, sicchè il C. era stato correttamente iscritto nella gestione commercianti, assumendo, da tale data, l’obbligo di pagare i relativi contributi di legge, senza che rilevasse la eventuale percezione di compensi legati all’attività di amministratore, soggetti al contributo per il lavoro subordinato.

Ed anche la verifica se, una volta iscritto, il C. avesse diritto alla cancellazione per la (sopraggiunta) inesistenza di fatto dei requisiti per il mantenimento della iscrizione nella detta gestione, conduceva ad un risultato opposto da quello dallo stesso auspicato; ciò, in quanto sotto tale aspetto, gravava sul C. l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della proposta domanda e cioè che egli non era (più) in possesso dei requisiti che, a norma della L. n. 1397 del 1960, art. 1, imponevano l’obbligo di iscrizione, ed in particolare del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

In proposito, il Giudice di appello ha rimarcato che, con la istanza di cancellazione, l’appellato aveva evidenziato, a sostegno della richiesta, le seguenti circostanze: a) di non aver percepito alcun compenso per la carica di amministratore unico; b) di avere, nell’attività di architetto, l’unica fonte di reddito; c) di essere iscritto all’INARCASSA; ma a tali affermazioni, il C. non aveva neanche allegato quelle che erano le circostanze che potevano dargli titolo alla cancellazione (e cioè: che l’azienda di cui era socio non era più organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro suo e dei componenti la famiglia; che egli non partecipava, più personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza). Pertanto, avesse o no il C. ricevuto compensi per la carica di amministratore unico era del tutto irrilevante: cosi come priva d’importanza era la circostanza che l’unica fonte di reddito fosse stata nel corso degli anni quella rinveniente dall’attività professionale, atteso che per l’iscrizione nella gestione commercianti occorreva che l’attività prestata in favore della società fosse abituale e prevalente e non l’unica e/o la più redditizia, sicchè i compensi professionali dichiarati dal C. potevano ben essere stati conseguiti con attività affatto saltuarie e occasionali.

Tutt’al più, la mancanza di redditi da attività sociale poteva costituire un mero indizio della non abitualità del lavoro aziendale; ma, ai sensi dell’art. 2729 c.c. per assurgere a dignità di prova, gli indizi devono essere molteplici, oltre che gravi, precisi e concordanti; connotati non presenti nella specie.

Non essendo rinvenibile nell’iter argomentativo alcuno dei vizi lamentati dal ricorrente, fatta eccezione per il non decisivo errore di diritto concernente il valore probatorio della “iscrizione” nella Gestione Commercianti, il ricorso va rigettato, rimanendo assorbito il sesto mezzo di impugnazione, con cui si contesta la fondatezza della eccezione di improponibilità, formulata dall’INPS, della richiesta di restituzione delle somme” indebitamente versate a titolo di contributi; questione, questa, che, ai fini della sua rilevanza, presuppone l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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